Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta specificando che il regime transitorio di tassazione degli utili prodotti fino al 2017, in capo ai soci titolari di partecipazioni qualificate, con applicazione delle vecchie regole (concorrenza al reddito complessivo nella misura del 40%, 49,72%, 58,14% a seconda dell'anno di formazione dell'utile) è applicabile a condizione che entro il 31.12.2022 sia intervenuta non soltanto la delibera di distribuzione ma sia altresì incassato quanto spettante.
Tale interpretazione, non aderente al dettato letterale della norma, risulta particolarmente penalizzante per i soci delle imprese che si trovano in situazione di carenza di liquidità.
Le stesse, infatti, qualora effettuino il pagamento dal 2023, dovranno assoggettare gli utili alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%.
Con l'art. 1, commi da 999 a 1006,