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4 agosto 2022 N. 251 - Contenzioso
La sospensione feriale dei termini processuali nel periodo 1.8 - 31.8.2022

Nel periodo 1.8 - 31.8 opera la c.d. "sospensione feriale" dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie, per effetto della quale i termini decorrenti:

  • prima dell'1.8.2022 si interrompono;
  • durante il periodo di "sospensione", iniziano a decorrere dall'1.9.2022.

La sospensione opera con riferimento ai termini previsti relativamente alla proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, al deposito di memorie e documenti, alla definizione in via breve, all'accertamento con adesione, al reclamo / mediazione, nonché agli adempimenti richiesti per l'applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.

Nel periodo estivo opera la c.d. "sospensione feriale" dei termini relativi ai procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria.

La sospensione ha effetto anche sui termini di pagamento delle somme derivanti da atti impositivi qualora siano collegati al termine di proposizione del ricorso.

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