Nel periodo 1.8 - 31.8 opera la c.d. "sospensione feriale" dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie, per effetto della quale i termini decorrenti:
- prima dell'1.8.2022 si interrompono;
- durante il periodo di "sospensione", iniziano a decorrere dall'1.9.2022.
La sospensione opera con riferimento ai termini previsti relativamente alla proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, al deposito di memorie e documenti, alla definizione in via breve, all'accertamento con adesione, al reclamo / mediazione, nonché agli adempimenti richiesti per l'applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Nel periodo estivo opera la c.d. "sospensione feriale" dei termini relativi ai procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria.
La sospensione ha effetto anche sui termini di pagamento delle somme derivanti da atti impositivi qualora siano collegati al termine di proposizione del ricorso.