I trasporti relativi a beni in esportazione / transito / importazione temporanea, nonché relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, sono non imponibili IVA.
A seguito delle modifiche apportate dal c.d. "Decreto Fiscale", sono esclusi dal regime di non imponibilità i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
- dall'esportatore / importatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore dei servizi di spedizione / operazioni doganali.
Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che alle prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia la non imponibilità non è applicabile "a catena".
I predetti servizi resi nei confronti di un soggetto "subappaltatore" sono quindi assoggettati ad IVA.
Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la
Risposta 26.7.2022, n. 392 è intervenuta in merito all'ambito
applicativo del regime di non imponibilità dei servizi di trasporto di beni in
esportazione di cui all'