13 aprile 2022 N. 124 - Agevolazioni
Le agevolazioni "prima casa" e i recenti chiarimenti di Agenzia e Cassazione
Recentemente Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione sono tornate ad esprimersi in merito al rispetto delle condizioni per fruire delle agevolazioni "prima casa". In particolare, è stato ribadito che:
- l'immobile già posseduto non è di ostacolo ad un nuovo acquisto agevolato se l'inagibilità dello stesso è assoluta, oggettiva, indipendente dalla volontà del contribuente e attestata da idonea documentazione;
- la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato con le agevolazioni deve risultare dalla documentazione amministrativa, a nulla rilevando la situazione di fatto, anche quando la stessa può essere provata con altra documentazione;
- il mancato trasferimento della residenza per inerzia dell'Ufficio al rilascio delle certificazioni non è causa di decadenza dai benefici "prima casa";
- le pertinenze possono fruire delle agevolazioni "prima casa" anche se di categoria catastale diversa da quelle citate dalla norma, in quanto rileva la nozione civilistica di pertinenza;
- una clausola sospensiva degli effetti della compravendita pattuita tra le parti non ha effetto sui termini normativamente previsti per il rispetto delle condizioni richieste.
Sono infine stati precisati l'ambito di applicazione e gli effetti della sospensione dei termini riconosciuta per l'emergenza COVID-19.
Come noto, per i soggetti che acquistano la c.d. "prima casa" è prevista la riduzione delle imposte che risultano dovute nelle seguenti misure.
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