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Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto "perequativo" previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis", con un recente Decreto il MEF ha:
- fissato al 30% la percentuale minima di peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019;
- individuato le percentuali, applicabili al predetto peggioramento al netto dei contributi COVID-19 riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.
L'agevolazione è subordinata alla presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 30.9.2021.
Sul punto è precisato che l'eventuale invio di una dichiarazione correttiva (entro il 30.11.2021) ovvero integrativa relativa al 2019 e 2020 non rileva ai fini del contributo. Pertanto, qualora dai relativi dati risulti un maggior contributo rispetto a quello derivante dalla dichiarazione originariamente presentata, lo stesso non assume rilevanza.
A favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto c.d. "perequativo".
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