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31 luglio 2015 N. 223 - Dichiarazioni
IL VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI SUPERIORI A € 15.000

Come noto anche l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi, imposte sostitutive, ritenute e IRAP, per importi superiori a € 15.000, richiede il rilascio del visto di conformità.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate:

  • sono esclusi dall'apposizione del visto di conformità i crediti "il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte, quindi, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa" (caro petrolio, ecc.);
  • nel caso di "ritrasferimento delle ritenute", il visto va apposto soltanto sulla dichiarazione della società / associazione (non è necessario il visto sulla dichiarazione dei soci / associati).

Di seguito si riepilogano i soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e gli adempimenti necessari a carico dei "certificatori".

Come noto, anche per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti scaturenti dalle dichiarazioni fiscali, maturati dal 2014, riferiti a IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, per importi superiori a € 15.000...

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