
Al contribuente che ha prodotto redditi all'estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo spetta, per le correlate imposte estere, un credito d'imposta.
Dal 2015 per la determinazione del credito d'imposta spettante non va più utilizzato il quadro CR, contenuto nel mod. UNICO 2016 PF, bensì il quadro CE, la cui compilazione risente delle novità introdotte dal Decreto internazionalizzazione, che ha esteso a tutti i contribuenti (comprese le persone fisiche) alcune previsioni applicabili soltanto alle imprese.
In particolare nel quadro CE vanno ora considerati:
- la facoltà di scomputare il credito d'imposta dalle imposte "di competenza" ancorché il pagamento definitivo delle imposte estere intervenga entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2017 PF;
- il riporto "avanti ed indietro" dell'eccedenza di imposta estera rispetto a quella italiana o della quota di imposta italiana rispetto a quella estera.
Dopo aver riepilogato la disciplina del credito d'imposta in esame, di seguito si espongono le modalità di compilazione del quadro CE del mod. UNICO 2016 PF.
Come noto, i redditi prodotti all'estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia concorrono a formare il relativo reddito complessivo. Infatti, come disposto dall'art. 3, comma 1, TUIR: