
13 novembre 2017 N. 322 - Imposte Dirette
L'IMPRESA FAMILIARE IN PRESENZA DI UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO
Alla luce delle nuove disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e di "convivenze di fatto":
- l'Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che anche al ricorrere di tali fattispecie è possibile costituire un'impresa familiare. Di conseguenza la parte dell'unione civile / "convivente di fatto" può assumere la qualifica di collaboratore dell'impresa familiare con l'attribuzione di una quota del reddito prodotto dall'impresa;
- l'INPS sostiene che l'equiparazione con il coniuge sussiste soltanto per le parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e non anche per i "conviventi di fatto". Conseguentemente, ai primi sono riconosciuti gli stessi diritti / obblighi previdenziali previsti per i coniugi che collaborano nell'impresa familiare mentre ai secondi è solo riconosciuta la possibilità di partecipare agli utili dell'impresa dell'altro convivente.
Come noto, l'istituto dell'impresa familiare è
innanzitutto definito e disciplinato dall'
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