News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
7 settembre 2017 N. 253 - Sanzioni e Ravvedimento
RAVVEDIBILE L'OMESSA / TARDIVA COMUNICAZIONE DI PROROGA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON CEDOLARE SECCA

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile sanare tramite il ravvedimento operoso l'omessa / tardiva comunicazione della proroga o della risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca.

In particolare è precisato che le riduzioni previste dal ravvedimento operoso in base al momento in cui viene regolarizzata la violazione sono applicabili sia alla sanzione "piena" di € 100, sia alla sanzione di € 50 prevista per le comunicazioni effettuate con ritardo non superiore a 30 giorni.

In tale occasione l'Agenzia ha inoltre precisato che, se il contratto di locazione contiene l'opzione per l'applicazione della cedolare secca e la rinuncia all'adeguamento del canone, al momento della proroga il locatore non è tenuto ad inviare la relativa comunicazione tramite raccomandata all'inquilino.

    Come noto con il D.Lgs. n. 158/2015 sono state apportate, a decorrere dal 2016, numerose modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo che hanno interessato anche le sanzioni previste in caso di omessa / tardiva registrazione di un...

    Documenti correlati
    Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
    Non sei ancora abbonato?
    Non sei ancora abbonato?