
Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l'obbligo, decorrente dall'1.7.2018, di corresponsione della retribuzione ai lavoratori tramite banca / posta utilizzando mezzi tracciabili non riguarda le somme erogate ad altro titolo.
Di conseguenza gli anticipi di cassa erogati per il sostenimento di spese, da parte del lavoratore, nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (ad esempio, rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio) possono essere ancora corrisposti in contanti.
Come noto, dallo scorso 1.7.2018 i datori di lavoro / committenti hanno l'obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento (Informative SEAC 21.6.2018, n. 191 e 10.7.2018, n. 210).
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