
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'
Si veda, relativamente ai commi da da 61 a 65 bis, la Ris. 24 maggio 2023, n. 25.
Si vedano, relativamente ai commi da da 43 a 44, la Risp. 8 ottobre 2021, n. 687 e la Risp. 10 ottobre 2024, n. 196.
Si veda, relativamente ai commi da da 46 a 56, la Risp. 13 maggio 2021, n. 343.
Si veda, relativamente ai commi da 61 a 65 bis, il Provv. 6 giugno 2022.
Si veda, relativamente ai commi da 81 a 83, il Provv. 30 novembre 2021.
Si veda, relativamente ai commi da 319 a 321, il Provv. 12 dicembre 2018.
Si veda, relativamente ai commi da 389 a 402, la Risp. 21 febbraio 2020, n. 73.
Si veda, relativamente ai commi da 665 a 667, il Provv. 6 aprile 2018.
Si vedano, relativamente ai commi da 937 a 943, la Risp. 29 dicembre 2020, n. 627, la Risp. 12 ottobre 2022, n. 506 , la Risp. 28 novembre 2023, n. 469 e la Risp. 3 maggio 2024, n. 100.
Si vedano il Provv. 18 aprile 2019 e il Provv. 18 aprile 2019, n. 100372.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 295, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le parole: «Per l'anno 2018» sono state così sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019» dall'art. 1, comma 68, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «Per l'anno 2019» sono state così sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020» dall'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Le parole: «Per l'anno 2020» sono state così sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» dall'art. 1, comma 76, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le parole: «Per l'anno 2021» sono state così sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» dall'art. 1, comma 38, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Si veda il D.M. 23 giugno 2020(G.U. Serie gen. - n. 206 del 19 agosto 2020).
Si veda la Risp. 31 ottobre 2022, n. 532.
Si veda la Risp. 9 giugno 2020, n. 168 e la Risp. 9 giugno 2020, n. 169.
A norma dell'art. 1, comma 78, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui a questo comma si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
A norma del comma 79 del medesimo provvedimento, il credito d'imposta di cui al predetto comma 78, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 78 e 79, della L. 145/2018 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
Si veda il D.M. 4 maggio 2018, (G.U. Serie gen. - n. 143 del 22 giugno 2018).
Le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,» sono state inserite dall'art. 13 bis, comma 1, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, nella L. 4 luglio 2024, n. 95.
Le parole: «in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono state così sostituite dalle seguenti: «più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» dall'art. 1, comma 313, lett. a), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 48 quinquies, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Le parole: «per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono state così sostituite dalle seguenti: «per il Sud e la coesione territoriale» dall'art. 1, comma 313, lett. b), n. 1), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le parole: «e il Ministro dell'economia e delle finanze» sono state inserite dall'art. 1, comma 313, lett. b), n. 2), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 313, lett. b), n. 3), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le parole: «procedure semplificate» sono state così sostituite dalle seguenti: «agevolazioni e semplificazioni» dall'art. 1, comma 313, lett. c), n. 1), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le parole: «articolo 5, comma 1, lettere a), abis), ater), aquater), aquinquies) e asexies)» sono state così sostituite dalle seguenti: «articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2 bis, 3, 4 e 6 » dall'art. 1, comma 313, lett. c), n. 2), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3 ter, comma 3, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 48 quinquies, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Le parole: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79» sono state aggiunte dall'art. 12, comma 11, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 37, comma 3, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella L. 29 giugno 2022, n. 79.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 313, lett. d), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo comma è stato inserito dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, nella L. 25 novembre 2021, n. 171.
La Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 2019, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata.
A norma dell'art. 43, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui a questo comma, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali.
A norma dell'art. 1, comma 1084, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, questa lettera costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Le parole: «nella misura di 500.000 euro» sono state così sostituite dalle seguenti: «nella misura di 200.000 euro» dall'art. 1, comma 46, lett. a), della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le parole: «nella misura di 200.000 euro» sono state così sostituite dalle seguenti: «nella misura di 500.000 euro» dall'art. 1, comma 395, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono state così sostituite dalle attuali: «fino al 31 dicembre 2021» dall'art. 1, comma 230, lett. a), della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono state così sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» dall'art. 1, comma 46, lett. a), della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le parole: «31 dicembre 2022» sono state così sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» dall'art. 1, comma 395, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono state così sostituite dalle attuali: «fino al 31 dicembre 2024» dall'art. 3, comma 4 bis, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18.
Si vedano il D.M. 23 aprile 2018 e la Risp. 7 agosto 2020, n. 257.
Le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2023» sono state così sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» dall'art. 1, comma 395, lett. b), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Le parole: «e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono state così sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023» dall'art. 1, comma 46, lett. b), della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono state così sostituite dalle attuali: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» dall'art. 1, comma 230, lett. b), della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono state così sostituite dalle attuali: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025» dall'art. 3, comma 4 bis, lett. b), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18.
Le parole: «» sono state così sostituite dalle attuali: «a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019» dall'art. 1, comma 324, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. A norma dell'art. 1, comma 325, della medesima legge, tali disposizioni non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui a questo articolo.
A norma dell'art. 1, comma 77, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui a questo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Si veda l'art. 1, commi 10- 11, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, di cui si riporta il testo:
«10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.».
Le parole: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018» sono state così sostituite dalle attuali: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020» dall'art. 1, comma 10, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
A norma dell'art. 1, comma 12, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga alle disposizioni di questo comma, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 10, della L. n. 178/2020, spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
A norma dell'art. 1, comma 13, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui a questo comma.
Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 290, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «nonché di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono state inserite dall'art. 68, comma 15 quater, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 68, comma 15, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.
Le parole: «anno 2018» sono state così sostituite dalle attuali: «anno 2019» dall'art. 1, comma 1136, lett. c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «e la regione Lazio può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 254, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 31 dicembre 2018.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 2018, n. 83.
Si veda l'art. 25 ter, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, che si riporta:
«1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo».
A norma dell'art. 148 ter, comma 1, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, i termini di cui a questo comma, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020 sono prorogati di cinque mesi, così come modificato dall'art. 30, comma 11 septies, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella L. 21 maggio 2021, n. 69.
Le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono state così sostituite dalle attuali: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.» dall'art. 2, comma 1, del D.L. 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 2018, n. 83.
Le parole: «e di 1 milione di euro per l'anno 2023» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 277, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 277, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono state così sostituite dalle attuali: «entro il 15 novembre 2018» dall'art. 5, comma 1 bis, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108.
Le parole: «2018-2020» sono state così sostituite dalle attuali: «2018-2023» dall'art. 1, comma 345, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le parole: «al periodo 2018-2023» sono state così sostituite dalle attuali: «al periodo 2018-2026» dall'art. 9, comma 5 bis, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
A norma dell'art. 1, comma 473, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di questo periodo si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.
A norma dell'art. 1, coma 340, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui a questo periodo, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.
A norma dell'art. 1, comma 290, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente periodo si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.
Le parole: «di un terzo delle risorse» sono state così sostituite dalle attuali: «della metà delle risorse» dall'art. 13, comma 1 ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26.
Le parole:«pari a 100 milioni di euro» sono state così sostituite dalle seguenti:«pari a 60 milioni di euro» dall'art. 1, comma 478, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono state così sostituite dalle attuali: «dal 2019 al 2022» dall'art. 63, comma 7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.
Si veda il D.M. 29 novembre 2018.
Le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono state così sostituite dalle attuali: «sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro» dall'art. 32, comma 2 bis, del D.L.30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Successivamente le parole: «5 milioni di euro» sono state così sostituite dalle attuali: «3 milioni di euro» dall'art. 1, comma 196, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 196, lett. b), della L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Le parole: «2019 e 2020» sono state così sostituite dalle attuali: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» dall'art. 1, comma 7 quinquies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 12, comma 16 bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Le parole: «in forma aggregata» sono state inserite dall'art. 22, comma 7, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.
Le parole: «e in forma individuale» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 2024, n. 38.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 2024, n. 38.
Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 2024, n. 38.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 54 del 4 marzo 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 248, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, dell'art. 23 quater, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, dell'art. 1, comma 340, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 1, comma 362, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
A norma dell'art. 1, comma 483, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
A norma dell'art. 1, comma 484, del medesimo provvedimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del suddetto Fondo e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. f), del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 97.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 212, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 28, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Le parole: «dello sviluppo economico» sono state così sostituite dalle attuali: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» dall'art. 2, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal 21 novembre 2019.
Le parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono state così sostituite dalle attuali: «dello sviluppo economico» dall'art. 2, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal 21 novembre 2019.
Le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono state così sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019, nonchè di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» dall'art. 14, comma 4 quinquies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Le parole: «a decorrere dall'anno 2018» sono state così sostituite dalle attuali: «per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019» dall'art. 1, comma 333, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
A norma dell'art. 1, comma 15, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dalla presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2024.
A norma dell'art. 1, comma 14, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, da questa lettera, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, è stato prorogato al 31 dicembre 2024.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 38, comma 4, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 2018, n. 132.
A norma dell'art. 23, comma 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, l'autorizzazione di cui al presente comma relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023.
Le parole: «e 2020» sono state così sostituite dalle attuali: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020» dall'art. 7, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono state così sostituite dalle seguenti: «, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023» dall'art. 1, comma 577, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le parole: e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono state così sostituite dalle seguenti: , di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 dall'art. 80, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Le parole: «e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono state così sostituite dalle seguenti: «, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020» dall'art. 1, comma 372, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 13 febbraio 2020, n. 15, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le parole: «dalla stessa esercitate non in regime di impresa» sono state così sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi» dall'art. 58 quater, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
A norma dell'art. 1, comma 639, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di questo comma, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.
Le parole: «le associazioni» sono state così sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione» dall'art. 4, comma 8 ter, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 96.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 96.
In deroga all'art. 3, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione di cui a questo comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella L. 96/2018.
Questo periodo è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lett. c), del D.L.vo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, del D.L.vo 28 febbraio 2021, n. 37, a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come, da ultimo, modificato dall'art. 10, comma 13 quater, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.
Le parole:«con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera» sono state così sostituite dalle seguenti:«il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario», dall'art. 10, comma 1, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108.
A norma dell'art. 10, comma 1, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, tale termine è prorogato al 31 maggio 2019.
Il terzo e quarto periodo del presente comma sono stati così sostituiti dagli attuali, dall'art. 10, comma 1, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108.
A norma dell'art. 22 quater, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, le transazioni di cui a questo comma, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 461, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 7, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18.
Le parole: 2021 e 2022 sono state così sostituite dalle seguenti: 2021, 2022 e 2024 dall'art. 4, comma 7, lett. b), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18.
Le parole:«ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica» sono state inserite dall'art. 1, comma 543, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017» sono state inserite dall'art. 25, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Le parole:«ovvero sia stato titolare di borsa di studio» sono state inserite dall'art. 1, comma 543, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «negli ultimi cinque» sono state così sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette» dall'art. 25, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 451, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo comma è stato inserito dall'art. 25, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Questo comma è stato inserito dall'art. 20 ter, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Le parole:«per l'anno 2019» sono state così sostituite dalle seguenti:«a decorrere dall'anno 2019» dall'art. 1, comma 560, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 417, lett. a), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La parola fra parentesi quadrate è stata soppressa dall'art. 1, comma 417, lett. b), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le parole: «, nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 417, lett. c), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 1° luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, numero 3), c.c. e di questo comma, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione.
Le parole:«, nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 591, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La Corte costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2019, n. 72, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché «previa intesa in sede di» detta Conferenza.
Le parole: «2018, 2019 e 2020» sono state così sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022» dall'art. 28, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
A norma dell'art. 1, comma 513, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di questo comma sono estese alle attività di oleoturismo.
Le parole: «e 2020» sono state così sostituite dalle attuali: «, 2020 e 2021» dall'art. 1, comma 39, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le parole: «, 2020 e 2021» sono state, da ultimo, così sostituite dalla seguenti: «e 2020» dall'art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, 106.
Le parole: «Per l'anno 2021» sono state così sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» dall'art. 1, comma 527, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 68, comma 1, lett. b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.
La parola:«3,00» è stata così sostituita dall'attuale:«2,99» dall'art. 1, comma 689, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 33, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4 bis, lett. a), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 9 novembre 2021, n. 156.
Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 4 bis, lett. b), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 9 novembre 2021, n. 156.
Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 153, lett. b), n. 1), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L'ultimo periodo è stato così sostituito dagli attuali due periodi dall'art. 1, comma 153, lett. b), n. 2), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 bis, lett. c), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 9 novembre 2021, n. 156.
Le parole: «di cui alle sezioni "acquedotti" e "invasi" del Piano nazionale» sono state così sostituite dalle seguenti: «di cui al Piano nazionale di cui al comma 516» dall'art. 2, comma 4 bis, lett. d), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 9 novembre 2021, n. 156.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4 bis, lett. e), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 9 novembre 2021, n. 156.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 153, lett. c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «"Piano invasi" o "Piano acquedotti" sulla base della sezione di appartenenza» sono state così sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di cui al comma 516» dall'art. 2, comma 4 bis, lett. f), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 9 novembre 2021, n. 156.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4 bis, lett. g), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 9 novembre 2021, n. 156.
La parola: «anche» è stata inserita dall'art. 37 quater, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 2021, n. 108.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 196, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. n. 285 del 30 novembre 2021).
Le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono state così sostituite dalle attuali: «previste» dall'art. 32 bis, comma 1, lett. a), del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2022, n. 51.
Le parole: «e per il triennio 2022-2024» sono state inserite dall'art. 32 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2022, n. 51.
Le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità» sono state così sostituite dalle attuali: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonchè quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche» dall'art. 32 bis, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2022, n. 51.
L'ultimo periodo del presente comma è stato così sostituito dall'attuale dall'art. 93, comma 5 bis, lett. a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Il secondo periodo del presente comma è stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 93, comma 5 bis, lett. b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Le parole: «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» sono state così sostituite dalle attuali: «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)» dall'art. 12, comma 20, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono state così sostituite dalle attuali: «, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» dall'art. 1, comma 327, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 45, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella L. 29 giugno 2022, n. 79.
Questo comma è stato inserito dall'art. 45, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella L. 29 giugno 2022, n. 79.
Le parole:«, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socioeducativi» sono state inserite dall'art. 1, comma 517, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Si veda il Provv. 19 marzo 2018.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 304, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019» sono state così sostituite dalle attuali: «di 14 milioni di euro per l'anno 2019» dall'art. 5 bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 81, a decorrere dal 13 agosto 2019.
Le parole: «, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019» sono state aggiunte dall'art. 5 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 81, a decorrere dal 13 agosto 2019.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 893, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le parole: «fino all'anno accademico 2017-2018 incluso» sono state così sostituite dalle attuali: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» dall'art. 3 quater, comma 3, del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 12.
A norma dell'art. 64 bis, comma 9, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 2021, n. 108, questo comma si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.
Le parole: «e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» sono state così sostituite dalle seguenti: «a 27,5 milioni per l'anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» dall'art. 1, comma 760, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono state così sostituite dalle attuali: «, a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» dall'art. 1, comma 132, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A norma dell'art. dall'art. 1, comma 1131, lett. e), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate di cui a questo comma è prorogato al 31 dicembre 2019.
Le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono state così sostituite dalle attuali: «, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» dall'art. 8, comma 19, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56.
Le parole: «il personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono state così sostituite: «il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» dall'art. 1 bis, comma 8, lett. a), del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Le parole: «e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono state così sostituite dalle attuali: «, di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» dall'art. 20, comma 3 ter, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2023, n. 74.
Le parole: «al personale individuato» sono state inserite dall'art. 1 bis, comma 8, lett. b), del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Le parole: «presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi capi Dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.» sono state così sostituite dalle attuali: «presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato» dall'art. 1, comma 353, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.
Le parole: «58 milioni di euro» sono state così sostituite dalle attuali: «108 milioni di euro» dall'art. 16, comma 2, lett. c), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» sono state inserite dall'art. 16, comma 2, lett. a), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022» sono state così sostituite dalle attuali: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025» dall'art. 16, comma 2, lett. a), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019» sono state inserite dall'art. 16, comma 2, lett. b), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «, nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo» sono state aggiunte dall'art. 16, comma 2, lett. b), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, lett. d), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «2018 e 2019 dei mutui» sono state così sostituite dalle attuali: «dal 2018 al 2020 dei mutui» dall'art. 32, comma 4, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «; i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese» sono state inserite dall'art. 32, comma 4, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono state così sostituite dalle attuali: «fino al 31 dicembre 2020» dall'art. 32, comma 5, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020» sono state inserite dall'art. 32, comma 6, lett. b), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 32, comma 6, lett. a), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Le parole: «353.600» sono state così sostituite dalle attuali: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,» dall'art. 32, comma 6, lett. c), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2018, n. 130.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1011, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis» sono state inserite dall'art. 1, comma 1013, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono state così sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2019» dall'art. 1, comma , 1014, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
A norma dell'art. 3, comma 6 octies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella L. 25 febbraio 2022, n. 15, la certificazione di cui a questo comma, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022.
A norma dell'art. 1, comma 823, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 cessa di avere applicazione questo comma.
A norma dell'art. 1, comma 824, della medesima legge tali disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del citato comma 824 è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del medesimo comma 824 acquistano comunque efficacia.
Le parole: «, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale» sono state inserite dall'art. 1, comma 270, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale,» sono state inserite dall'art. 1, comma 271, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni,» sono state inserite dall'art. 1, comma 272, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici» al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza sono state inserite dall'art. 1, comma 889, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 562, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 17, comma 4, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
La Corte costituzionale, con sentenza dell'11 gennaio 2019, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 7 ter, comma 1, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 7 ottobre 2024, n. 143.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 39, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
A norma dell'art. 148 ter, comma 1, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, i termini di cui a questo comma, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 sono prorogati di cinque mesi, così come modificato dall'art. 30, comma 11 septies, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella L. 21 maggio 2021, n. 69.
Le parole: «, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti» sono state aggiunte dall'art. 4 bis, comma 1, lett. a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
Questo comma è stato inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 11 bis, comma 4, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 17, comma 4, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Le parole: «per almeno il 50 per cento» sono state così sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche» dall'art. 1, comma 120, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi» sono state così sostituite dalle seguenti: «la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo» dall'art. 1, comma 120, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Si vedano il Provv. 28 maggio 2018 e il Provv. 24 novembre 2022.
Le parole: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019» sono state aggiunte dall'art. 11 bis, comma 1, lett. a), del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 96.
Si veda il Provv. 4 aprile 2018, n. 73203.
A norma dell'art. 16 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal 30 giugno 2019, le disposizioni di cui a questo comma, valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui a questo comma, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 11 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 96.
Le parole: «nonchè le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica» sono state inserite dall'art. 51 bis, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.
Le parole: «alla società di cui all'articolo 4, comma 3 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» sono state inserite dall'art. 51 bis, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.
La parola: «finanziaria» è stata così sostituita dalla attuale: «di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» dall'art. 51 bis, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2021, n. 106.
Si vedano il Provv. 7 maggio 2018, il Provv. 30 gennaio 2019.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3 bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal 30 giugno 2019.
Si vedano la Risp. 23 luglio 2021, n. 506 e la Risp. 21 novembre 2023, n. 465.
Le parole: «commi 937, 938 e 939» sono state così sostituite dalle attuali: «commi 937 e 938» dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le parole: «di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia» sono state così sostituite dalle attuali: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia» dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1076, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Si veda la Risp. 19 ottobre 2021, n. 729.
Le parole: «Le disposizioni dei commi 937, 938 e 939 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti;» sono state così sostituite dalle attuali: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;» dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 1) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Si veda il D.M. 13 febbraio 2018.
Si veda la Risp. 17 settembre 2020, n. 376.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Si veda la Risp. 10 settembre 2020, n. 337.
Questo comma è stato inserito dall'art. 6, comma 1, lett. d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Si veda il D.M. 12 aprile 2018.
Si veda la Risp. 30 marzo 2022, n. 163.
Le parole: «società residenti o localizzate» sono state così sostituite dalle attuali: «imprese o enti residenti o localizzati» dall'art. 5, comma 4, del D.L.vo 29 novembre 2018, n. 142. A norma dell'art. 13, comma 6, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Le parole: «167, comma 4» sono state così sostituite dalle attuali: «47 bis, comma 1» dall'art. 5, comma 4, del D.L.vo 29 novembre 2018, n. 142. A norma dell'art. 13, comma 6, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 50, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono state così sostituite dalle attuali: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» dall'art. 2, comma 3, del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 97.
A norma dell'art. 4 bis, comma 1, del medesimo D.L. 86/2018, convertito, con modificazioni, nella L. 97/2018, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
A norma dell'art. 22, comma 5, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101, a decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui a questo comma si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2 quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui a questo comma. In sede di prima applicazione, le suddette informative, se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A norma dell'art. 22, comma 5, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101, a decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui a questo comma si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2 quinquiesdecies. In sede di prima applicazione, le suddette informative, se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le parole:«PNAF 2018» sono state così sostituite dalla seguente:«PNAF», dall'art. 1, comma 1103, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questo periodo è stato inserito dall'art. 1, comma 1103, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L'originario terzo periodo è stato così sostituito dagli attuali quarto e quinto periodo dall'art. 1, comma 1103, lett. c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«30 settembre 2018» sono state così sostituite dalle seguenti:«31 marzo 2019» dall'art. 1, comma 1104, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«30 settembre 2018» sono state così sostituite dalle seguenti:«31 marzo 2019» dall'art. 1, comma 1104, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1104, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«Entro il 28 febbraio 2019» sono state così sostituite dalle seguenti:«Entro il 30 giugno 2019» dall'art. 1. comma 1104, lett. c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 1030 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 1032 e comunque entro il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale» sono state così sostituite dalle seguenti:«L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032» dall'art. 1, comma 1104, lett. c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 15 quater, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2023, n. 159.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1105, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono state aggiunte dall'art. 15 quater, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2023, n. 159.
Le parole:«PNAF 2018» sono state così sostituite dalla seguente:«PNAF», dall'art. 1, comma 1106, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1106, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1106, lett. c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1106, lett. d), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1106, lett. e), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1106, lett. f), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«30 settembre 2018» sono state così sostituite dalle seguenti:«30 marzo 2019», dall'art. 1, comma 1107, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«30 giugno 2019» sono state così sostituite dalle seguenti:«30 ottobre 2019» dall'art. 1, comma 1107, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«31 dicembre 2018» sono state così sostituite dalle seguenti:«30 marzo 2019», dall'art. 1, comma 1108, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«30 giugno 2019» sono state così sostituite dalle seguenti:«30 ottobre 2019», dall'art. 1, comma 1108, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«31 maggio 2019» sono state così sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2019», dall'art. 1, comma 1109, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» sono state così sostituite dalle seguenti:«. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica» dall'art. 32 quater del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.
Le parole:«293,4 milioni» sono state così sostituite dalle seguenti:«344,4 milioni» dall'art. 1, comma 1110, lett. a), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole:«25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022» sono state così sostituite dalle seguenti:«25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022» dall'art. 1, comma 1110, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
A norma dell'art. 28, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2022, n. 142, in caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui alla presente lettera, è innalzato fino ad un importo di 50 euro.
A norma dell'art. 12, comma 2 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui a questo periodo, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.
Le parole: «da indire entro il 30 settembre 2018» sono state così sostituite dalle attuali: «da indire entro il 30 giugno 2020» dall'art. 24, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Le parole:«sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono state così sostituite dalle seguenti:«sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» dall'art. 1, comma 1097, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono state così sostituite dalle attuali: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» dall'art. 24, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Le parole: euro 6.000 sono state così sostituite dalle attuali: euro 7.500 dall'art. 24, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Le parole: euro 3.500 sono state così sostituite dalle attuali: euro 4.500 dall'art. 24, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Le parole: «e 2019» sono state così sostituite dalle attuali: «, 2019, 2020, 2021 e 2022» dall'art. 4, comma 3 quinquies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108.
Le parole: «sono da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono state così sostituite dalle parole: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018» dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108.
Le parole: «di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,» sono state inserite dall'art. 29 bis, comma 2, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41.
L'originario primo periodo è stato così sostituito dagli attuali primo e secondo periodo dall'art. 16, comma 4, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, nella L. 29 dicembre 2021, n. 233.
Le parole: «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono state così sostituite dalle attuali: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» dall'art.2, comma 3, del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 97
Le parole: «e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare» sono state inserite dall'art. 29 bis, comma 2, lett. b), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41.
Le parole: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono state così sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» dall'art. 38 bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 62, lett. a), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1 bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 62, lett. b), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Le parole: «cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi» sono state così sostituite dalle attuali: «finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi» dall'art. 45, comma 1 bis, lett. a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126.
La parola: «cofinanziamento», ovunque ricorre, è stata così sostituita dalla attuale: «finanziamento» dall'art. 45, comma 1 bis, lett. b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 20 marzo 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza unificata in relazione al decreto ministeriale da esso previsto.
Le parole: «entro tre mesi» sono state così sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi» dall'art. 13, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, della L. 3 maggio 2019, n. 37.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 541, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
A norma dell'art. 1, comma 488, ultimo periodo, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma e relativa all'anno 2020 è ridotta di 40 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le parole: «, o comunque a partecipazione pubblica,» sono state inserite dall'art. 19, comma 3 quinquies, lett. a), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, a decorrere dal 15 novembre 2021.
Questo periodo è stato inserito dall'art. 19, comma 3 quinquies, lett. b), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, a decorrere dal 15 novembre 2021.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 19, comma 3 quinquies, lett. c), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, a decorrere dal 15 novembre 2021.
Le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono state così sostituite dalle attuali: «cedente» dall'art. 19, comma 3 quinquies, lett. d), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, a decorrere dal 15 novembre 2021.
Le parole: «I proventi» sono state così sostituite dalle attuali: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi» dall'art. 19, comma 3 quinquies, lett. e), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, a decorrere dal 15 novembre 2021.
Questo comma è stato inserito dall'art. 19, comma 3 sexies, del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, a decorrere dal 15 novembre 2021.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 193.
Le parole:«, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)» sono state inserite dall'art. 11, comma 1 bis, lett. a), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108.
A norma dell'art. 1, comma 504, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di ristoro finanziario di cui ai commi da 1106 a 1108 del presente provvedimento è sostituito dal FIR (Fondo indennizzo risparmiatori).
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 1, comma 504, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1 bis, lett. b), n. 2), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108.
Le parole: «30 giugno 2019» sono state così sostituite dalle attuali: «31 dicembre 2019» dall'art. 11 bis, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.
Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 6, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.
Questa lettera è stata, da ultimo, così sostituita dall'art. 12 bis, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 16 ter, comma 9, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 16 ter, comma 9, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Le parole: «31 dicembre 2020» sono state così sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014» dall'art. 13, comma 14 bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Le parole: «31 dicembre 2019» sono state così sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» dall'art. 6, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Successivamente le parole: «31 dicembre 2020» sono state così sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» dall'art. 6, comma 7, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Le parole: «31 dicembre 2021» sono state, da ultimo, così sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» dall'art. 6, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella L. 25 febbraio 2022, n. 15.
Le parole: 31 dicembre 2022 sono state così sostituite dalle attuali: 31 dicembre 2023 dall'art. 6, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Le parole: 31 dicembre 2023 sono state così sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2024 dall'art. 6, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18.
Le parole: «31 dicembre 2021» sono state, da ultimo, così sostituite dalle attuali: «31 dicembre 2022» dall'art. 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella L. 25 febbraio 2022, n. 15.
Le parole: «31 dicembre 2023» sono state, da ultimo, così sostituite dalle attuali: «31 dicembre 2024» dall'art. 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18.
Le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono state così sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021» dall'art. 1, comma 969, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 1, comma 969, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questa lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 969, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 7, lett. b), della L. 30 dicembre 2023, n. 214.
"Bonus librerie 2021": la domanda va presentata entro il 29.10.2021
"Bonus librerie" 2020: la domanda va presentata entro il 23.10.2020
"Bonus librerie" 2022: differita al 7.11.2022 la presentazione della domanda
"Bonus verde" anche per il 2020
ACQUISTI CARBURANTE "USO AGRICOLO": NO OBBLIGO PAGAMENTI TRACCIABILI
Aumentate (dal 2020) le percentuali di compensazione per legno e legna da ardere