Il comma 28,
La norma in esame ha disposto, in particolare, l'attesa proroga “estesa” del beneficio (che può arrivare fino al 2025), seppur prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota di detrazione e differenziando il termine di utilizzo del beneficio a seconda del soggetto che effettua gli interventi e al verificarsi di determinate condizioni.
È inoltre previsto che per la parte di spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2022, la detrazione 110% (e le successive aliquote ridotte) venga ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
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Con riguardo ai termini e all'aliquota di detrazione sono state apportate significative modifiche dal La Circolare n. 17/2023 chiarisce che la condizione si considera rispettata anche se l'importo dell'intervento complessivo aumenta:
Restano, invece, escluse dal superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell'intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso. Per tali spese è possibile avvalersi delle altre detrazioni previste (es. recupero edilizio o ecobonus ordinario), nel rispetto delle relative condizioni normative. |
Il comma 10, art. 1, D.L.
In particolare è disposto un differimento del termine attualmente previsto - 30 settembre 2023 - al 31 dicembre 2023, ma solo in relazione:
- agli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate negli specifici territori dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio, indicati nell'Allegato 1 del medesimo Decreto, come elencati anche nel proseguo del contributo;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di cui al comma 9, lettera b), art. 119,
- su immobili unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo site in edifici plurifamiliari,
- a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Il
Sempre con riguardo alle persone fisiche, il superbonus è riaperto fino al 31 dicembre 2023, tuttavia nella minore aliquota del 90%, in caso di interventi avviati dal 1° gennaio 2023 da proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile abitazione principale e nel rispetto di determinati parametri reddituali.
- per le spese superbonus in relazione alle quali sia stata esercitata una delle opzioni di cui all'
art. 121, D.L. n. 34/2020 , vale a dire cessione del credito o sconto in fattura sulla base di SAL (comma 1-bis), - qualora l'intervento non venga ultimato e non sia quindi raggiunto il richiesto miglioramento di due classi energetiche (o, si ritiene, della classe energetica più alta qualora non sia possibile il doppio salto di classe energetica).
- stante l'esplicito riferimento all'esercizio dell'opzione per cessione del credito o sconto in fattura, si devono ritenere esclusi dal novero di applicazione di tale previsione i casi in cui i soggetti abbiano fruito direttamente della detrazione;
- il mancato miglioramento della classe energetica è ammesso quale deroga esclusivamente qualora non sia stato completato l'intervento e non quindi qualora l'opera sia terminata, seppur oltre i termini previsti dalla norma.
Come sopra accennato, il comma 28, art. 1, Legge di Bilancio 2022, introduce un complesso calendario di utilizzo del superbonus che differenzia il termine di fruizione della detrazione e ne rimodula l'entità, in base alla tipologia di soggetto che effettua l'intervento e all'avanzamento degli interventi.