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Superbonus Aspetti fiscali
Termini di utilizzo dell'agevolazione
di Centro Studi fiscale SEAC

Il comma 28, art. 1, Legge n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, ha introdotto importanti modifiche all'art. 119, D.L. n. 34/2020, riguardante il superbonus.

La norma in esame ha disposto, in particolare, l'attesa proroga “estesa” del beneficio (che può arrivare fino al 2025), seppur prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota di detrazione e differenziando il termine di utilizzo del beneficio a seconda del soggetto che effettua gli interventi e al verificarsi di determinate condizioni.

È inoltre previsto che per la parte di spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2022, la detrazione 110% (e le successive aliquote ridotte) venga ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

attenzione

Con riguardo ai termini e all'aliquota di detrazione sono state apportate significative modifiche dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, D.L. 18 novembre 2022, n. 176 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). 
Il D.L. n. 176/2022 aveva infatti disposto la proroga del 110% al 31 marzo 2023 sulle spese sostenute dalle persone fisiche per il completamento dei lavori su edifici unifamiliari/unità indipendenti, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Più recentemente, la Legge n. 38/2023 di conversione del D.L. n. 11/2023 ha disposto un'ulteriore proroga del termine, facendo slittare il termine del 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 mantenendo gli stessi vincoli legati alla realizzazione del 30% dell'intervento alla data del 30 settembre 2022.
L'art. 24, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, cd. “Decreto Omnibus”, modificando il comma 8-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020, dispone infine una generale proroga del termine per l'utilizzo del superbonus al 31 dicembre 2023 (uniformando la scadenza a fine 2023 anche per opere eseguite su immobili siti in comuni non colpiti da eventi calamitosi), lasciando tuttavia immutato il requisito del raggiungimento del SAL al 30% al 30 settembre 2022.

La Circolare n. 17/2023 chiarisce che la condizione si considera rispettata anche se l'importo dell'intervento complessivo aumenta:

  • a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure 
  • a causa di un aumento dei costi riferiti all'intervento complessivo iniziale, 
e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale.

Restano, invece, escluse dal superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell'intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso. Per tali spese è possibile avvalersi delle altre detrazioni previste (es. recupero edilizio o ecobonus ordinario), nel rispetto delle relative condizioni normative.

Il comma 10, art. 1, D.L. 1° giugno 2023, n. 61, cd. "Decreto Alluvioni", pubblicato in G.U. 1° giugno 2023, n. 127, ha introdotto una proroga, seppur limitata, del termine entro cui - al verificarsi di specifiche condizioni - è ammesso il superbonus sulle spese sostenute dalle persone fisiche, per interventi effettuati su immobili unifamiliari.

In particolare è disposto un differimento del termine attualmente previsto - 30 settembre 2023 - al 31 dicembre 2023, ma solo in relazione:

  • agli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate negli specifici territori dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio, indicati nell'Allegato 1 del medesimo Decreto, come elencati anche nel proseguo del contributo;
alle casistiche individuate dal comma 8-bis, secondo periodo, art. 119, ovvero ai soli interventi eseguiti:
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di cui al comma 9, lettera b), art. 119,
  • su immobili unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo site in edifici plurifamiliari,
  • a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Il D.L. n. 104/2023, cd. “Decreto Omnibus”, modificando il comma 8-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020, ha previsto una generale proroga del termine per l'utilizzo del superbonus al 31 dicembre 2023, confermando tuttavia il requisito del raggiungimento del SAL al 30% al 30 settembre 2022.

Sempre con riguardo alle persone fisiche, il superbonus è riaperto fino al 31 dicembre 2023, tuttavia nella minore aliquota del 90%, in caso di interventi avviati dal 1° gennaio 2023 da proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile abitazione principale e nel rispetto di determinati parametri reddituali.

La clausola di salvaguardia del Decreto "Salva spese"
L'art. 1, D.L. n. 212/2023 introduce una clausola di salvaguardia che permette, a determinate condizioni, di fruire della maxidetrazione nella misura del 110% o del 90% in riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 ed oggetto di SAL per cui è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura di cui all'art. 121, D.L. n. 34/2020, anche qualora l'intervento non venga ultimato e, di conseguenza, non sia realizzato il duplice salto di classe energetica richiesto dalla norma ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale.
Sostanzialmente, viene disposto che, in deroga alle ordinarie regole di fruizione degli incentivi edilizi, la maxidetrazione non viene recuperata:
  • per le spese superbonus in relazione alle quali sia stata esercitata una delle opzioni di cui all'art. 121, D.L. n. 34/2020, vale a dire cessione del credito o sconto in fattura sulla base di SAL (comma 1-bis),
  • qualora l'intervento non venga ultimato e non sia quindi raggiunto il richiesto miglioramento di due classi energetiche (o, si ritiene, della classe energetica più alta qualora non sia possibile il doppio salto di classe energetica).
Si tratta, in pratica, di una disposizione che salvaguardia le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dalla circostanza che l'intervento non venga mai ultimato, derogando al generale vincolo di completamento dell'intervento ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale.
Si noti che, ad avviso di chi scrive:
  • stante l'esplicito riferimento all'esercizio dell'opzione per cessione del credito o sconto in fattura, si devono ritenere esclusi dal novero di applicazione di tale previsione i casi in cui i soggetti abbiano fruito direttamente della detrazione;
  • il mancato miglioramento della classe energetica è ammesso quale deroga esclusivamente qualora non sia stato completato l'intervento e non quindi qualora l'opera sia terminata, seppur oltre i termini previsti dalla norma.
Proroghe differenziate del superbonus

Come sopra accennato, il comma 28, art. 1, Legge di Bilancio 2022, introduce un complesso calendario di utilizzo del superbonus che differenzia il termine di fruizione della detrazione e ne rimodula l'entità, in base alla tipologia di soggetto che effettua l'intervento e all'avanzamento degli interventi.

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