A cura del Centro studi fiscale Seac
A seguito dell'abrogazione dell'art. 5, D.M. n. 489/1997, per beni di valore intrinseco non superiore complessivamente a € 22 per spedizione viene meno la franchigia dall'
Di conseguenza, a decorrere dal 1° luglio 2021 tutti i beni importati nell'UE sono assoggettati ad
Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per i beni di valore non superiore a € 150 per spedizione.
Pertanto, non è necessario versare alcun dazio doganale per i beni importati nell'UE il cui valore intrinseco non supera € 150 (c.d. "beni di valore modesto").
Considerato quanto sopra, sono state introdotte le seguenti modalità di assolvimento dell'imposta, alternative alle regole ordinarie:
- il regime speciale IOSS, riservato alle vendite a distanza di beni importati; in tal modo, i fornitori che vendono beni spediti / trasportati da uno Stato extraUE ad acquirenti nell'UE possono riscuotere presso l'acquirente l'
IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare / versare l'IVA tramite tale regime. In caso di utilizzo del regime speciale IOSS, l'importazione di beni di valore modesto è esente daIVA (l'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente); - il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'
IVA all'importazione.
Il regime speciale IOSS, disciplinato dall'
- domiciliati / residenti in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
- domiciliati / residenti extraUE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia;
- domiciliati / residenti extraUE non stabiliti in alcuno Stato UE;
di assolvere gli obblighi i