A cura del Centro studi fiscale Seac
L'avviso di
accertamento è disciplinato dall'
In materia di
Il contenuto dell'avviso di accertamento
è chiaramente indicato nell'
In particolare, l'avviso di accertamento deve contenere necessariamente una serie di elementi, a pena di nullità , e precisamente:
- l'imponibile o gli imponibili accertati;
- le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
- la motivazione in relazione ai presupposti di fatto e di diritto;
- la sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio, o di un suo delegato;
- l'allegazione di documentazione a cui si riferisce l'avviso di accertamento, se non riprodotta nel suo contenuto essenziale.
ATTENZIONE: Nel caso in cui un avviso di accertamento non contenga uno degli elementi sopra indicati, può essere presentato ricorso alla Commissione Tributaria competente per farne dichiarare la nullità. |
Oltre agli elementi che abbiamo appena indicato, l'art. 7 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), rubricato "Chiarezza e motivazione degli atti", stabilisce che i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria devono tassativamente contenere:
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LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA
In primo luogo, in merito alla mancata indicazione del responsabile del procedimento con Ordinanza n. 377/2007, la Corte Costituzionale aveva stabilito che la cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerata nulla.
Tuttavia, l'
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"ove il responsabile del procedimento non sia stato nominativamente individuato negli atti notificati o comunicati ai destinatari, per il cittadino/contribuente deve intendersi tale il soggetto preposto all'unità organizzativa competente per il procedimento, desumibile, in ogni caso, dalle altre indicazioni (ad esempio, sottoscrizione) che l'atto deve contenere". |
ATTENZIONE: Sul punto, è
definitivamente intervenuta la Sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11722/2010 la quale ha chiarito che l'indicazione del responsabile del
procedimento negli atti dell'Agenzia delle Entrate non è richiesta dall'art. 7, Legge n.
2012/2000, a pena di nullità ,
in quanto tale sanzione è prevista per le sole cartelle di
pagamento di cui all' |
In merito all'obbligo di indicare lo specifico organo avanti cui impugnare l'atto impositivo notificato, con Sentenza, 1° luglio 2004, n. 12070 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'autore dell'atto impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha l'obbligo di indicare in concreto la specifica commissione tributaria competente per territorio. Tuttavia, l'omessa o incompleta indicazione, non comporta la nullità dell'atto, non essendo una tale conseguenza prevista dal Legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi di semplice irregolarità . Si precisa infatti che la ratio della norma è quella di avvantaggiare l'individuazione dell'organo competente da parte del contribuente, restando tuttavia in capo a quest'ultimo l'onere di individuare lo specifico organo giurisdizionale. Inoltre, con Sentenza 31 marzo 2008, n. 8239, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'erronea indicazione della legge violata non è sanzionabile con la nullità dell'avviso "quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa". |