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Accertamento L'accertamento - L'adesione e l'acquiescenza
L'acquiescenza e la definizione agevolata delle sanzioni

A cura del Centro studi fiscale Seac

Acquiescenza

Il contribuente cui sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero di liquidazione può, una volta verificata la fondatezza e la corretta quantificazione della pretesa tributaria, decidere di procedere al versamento delle somme richieste a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi.

L'accettazione dell'atto emesso dall'Amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, è definita "acquiescenza".

Diversamente da quanto previsto per gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, l'acquiescenza non prevede il compimento di particolari formalità da parte del contribuente, al quale è richiesto unicamente di attivarsi per procedere al pagamento delle somme dovute.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 ad opera del D.Lgs. n. 159/2015 risulta possibile prestare acquiescenza anche (si veda anche C.M. 29 aprile 2016 n. 17/E):

ATTENZIONE: Qualora il contribuente proceda ad acquiescenza, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo. Si evidenzia, inoltre, che la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (art. 15, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 218/1997).

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