A cura del Centro studi fiscale Seac
Il contribuente cui sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero di liquidazione può, una volta verificata la fondatezza e la corretta quantificazione della pretesa tributaria, decidere di procedere al versamento delle somme richieste a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi.
L'accettazione
dell'atto emesso dall'Amministrazione finanziaria, così come
previsto dall'
Diversamente da quanto previsto per gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, l'acquiescenza non prevede il compimento di particolari formalità da parte del contribuente, al quale è richiesto unicamente di attivarsi per procedere al pagamento delle somme dovute.
A seguito delle modifiche apportate all'
- per gli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina);
- per gli avvisi di rettifica e liquidazione
dell'imposta di successione (
art. 51, D.Lgs. n. 346/1990 ); - per gli avvisi di accertamento dell'
imposta di registro per occultamento del corrispettivo (art. 72, D.P.R. n. 131/1986 ).
ATTENZIONE: Qualora il contribuente proceda ad
acquiescenza, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo.
Si evidenzia, inoltre, che la misura
delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi
edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo ( |