
A cura del Centro studi fiscale Seac
Le violazioni sostanziali sono quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Le fattispecie più comuni che rientrano tra le violazioni sostanziali sono:
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errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi degli
artt. 36-bis e36-ter, D.P.R. n. 600/73 ; - infedele dichiarazione.
Per quanto riguarda le fattispecie di errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute
- errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili;
- errori materiali e di calcolo nella determinazione delle imposte dovute;
- indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta;
- indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili;
- maggior indicazione di ritenute d'acconto;
- maggior indicazione di crediti d'imposta.
Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, qualora sia riscontrato un omesso o carente versamento, dipendente da errori materiali o di calcolo rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte, si applica la sanzione del 30% (15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni) delle somme non versate.
In base a quanto previsto dagli
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ad 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'
art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 ; -
ai 2/3 (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 .