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Ravvedimento Imposte dirette (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Violazioni sostanziali

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni sostanziali sono quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Le fattispecie più comuni che rientrano tra le violazioni sostanziali sono:

  • errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73;
  • infedele dichiarazione.
Violazioni rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale

Per quanto riguarda le fattispecie di errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73) sono considerati tali, ad esempio:

  • errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili;
  • errori materiali e di calcolo nella determinazione delle imposte dovute;
  • indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta;
  • indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili;
  • maggior indicazione di ritenute d'acconto;
  • maggior indicazione di crediti d'imposta.

Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, qualora sia riscontrato un omesso o carente versamento, dipendente da errori materiali o di calcolo rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte, si applica la sanzione del 30% (15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni) delle somme non versate.

In base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97 la predetta sanzione (30%) è ridotta:

  • ad 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973;
  • ai 2/3 (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
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