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Ravvedimento Imposte dirette (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Violazioni sostanziali

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni sostanziali sono quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Le fattispecie più comuni che rientrano tra le violazioni sostanziali sono:

  • errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73;
  • infedele dichiarazione.
Violazioni rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale

Per quanto riguarda le fattispecie di errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73) sono considerati tali, ad esempio:

  • errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili;
  • errori materiali e di calcolo nella determinazione delle imposte dovute;
  • indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta;
  • indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili;
  • maggior indicazione di ritenute d'acconto;
  • maggior indicazione di crediti d'imposta.

Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, qualora sia riscontrato un omesso o carente versamento, dipendente da errori materiali o di calcolo rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte, si applica la sanzione del 30% (15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni) delle somme non versate.

In base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97 la predetta sanzione (30%) è ridotta:

  • ad 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973;
  • ai 2/3 (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

ATTENZIONE: Per effetto delle modifiche disposte dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, il termine per effettuare il pagamento, versando la sanzione ridotta a 2/3, a partire dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, è aumentato a 60 giorni (anziché 30).

Le suddette violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, sono regolarizzabili mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, come di seguito illustrato:
Ravvedimento art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 sanzione ridotta
Entro 90 giorni da commissione violazione (1/9 di 15%) lett. a-bis) 1,6667%
Entro termine presentazione dichiarazione anno di commissione violazione (1/8 di 30%) lett. b) 3,75%
Entro termine presentazione dichiarazione anno successivo a quello di commissione violazione (1/7 di 30%) lett. b-bis) 4,2857%
Oltre termine presentazione dichiarazione anno successivo a quello di commissione violazione (1/6 di 30%) lett. b-ter) 5%
Dopo consegna PVC (1/5 di 30%) lett. b-quater) 6%

Il perfezionamento del ravvedimento avviene mediante versamento:

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