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Violazioni sostanziali

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni sostanziali sono quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Le fattispecie più comuni che rientrano tra le violazioni sostanziali sono:

1. errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73;

2. infedele dichiarazione.

Violazioni rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale

Per quanto riguarda le fattispecie di errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73) sono considerati tali, ad esempio:

  • errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili;
  • errori materiali e di calcolo nella determinazione delle imposte dovute;
  • indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta;
  • indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili;
  • maggior indicazione di ritenute d'acconto;
  • maggior indicazione di crediti d'imposta.

ATTENZIONE: Qualora sia riscontrato un omesso o carente versamento, dipendente da errori materiali o di calcolo rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte, si applica la sanzione del 30% (15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni) delle somme non versate.

Per effetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97 la predetta sanzione (30%) è ridotta:

  • ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giornidal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973;
  • ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giornidal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

Le suddette violazioni sono regolarizzabili con il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a-bis), b), b-bis), b-ter) e b-quater), D.Lgs n. 472/1997. Il perfezionamento del ravvedimento avviene mediante versamento:

  • della maggiore imposta o minor credito;
  • degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno;
  • della sanzione ridotta.

La sanzione è di ridotta da 1/9 ad 1/5 a seconda del periodo in cui avviene la regolarizzazione.

Si noti che nel caso di un omesso versamento rilevato con i controlli ex art. 36-bis, quindi di una violazione non derivante da una dichiarazione, si ricade nell'ipotesi del ravvedimento dell'omesso versamento e quindi il dies a quo decorre dalla scadenza del termine di versamento.

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