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IVA Modalità di applicazione - Credito IVA
Visto di conformità

A cura del Centro studi fiscale Seac

Secondo l'art. 10, comma 1, lett. a), numero 7, D.L. n. 78/2009 nel caso in cui si intenda utilizzare in compensazione nel Mod. F24 un credito IVA per un importo superiore ad € 5.000,00, il contribuente deve ottenere il visto di conformità con riferimento alla dichiarazione da cui il credito emerge, attestante la sussistenza del credito.

Tale soglia è stata così fissata con D.L. 24 aprile 2017, n. 50, prima pari ad € 15.000.

Secondo l'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, il medesimo visto di conformità dev'essere apposto alla dichiarazione o all'istanza (Mod. IVA TR) da cui emerge il credito che viene richiesto a rimborso, se di importo superiore ad€ 30.000.

In pratica, è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità:

  • sia sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito:
    • per importi superiori ad € 30.000 per la richiesta di rimborso;
    • per importi superiori ad € 5.000 per l'utilizzo in compensazione;
  • sia sulle istanze di rimborso trimestrali (Mod. IVA TR) per importi superiori ad € 30.000.

attenzione

Come previsto dall'art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, lett. a) e b), tali limiti sono aumentati ad € 50.000 a favore dei soggetti che hanno applicato gli ISA per l'anno 2023 conseguendo un livello di affidabilità almeno pari ad 8, o 8,5 come media tra gli anni 2022 e 2023, sia per quanto riguarda la compensazione sia per quanto riguarda il rimborso.
Tali valori, che derivano dal Provvedimento 27 aprile 2023, sono validi per il credito IVA 2023 (Mod. IVA 2024) e per il credito IVA trimestrale 2024 (Mod. TR 2024).

novita

Il Provvedimento 22 aprile 2024 ha modificato i punteggi di affidabilità che consentono l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, prevedendo, inoltre, due fattispecie differenti in base al punteggio ottenuto.

Nello specifico, viene individuato:

  • un punteggio di affidabilità che consente di beneficiare dei nuovi limiti per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, introdotti a partire dal 13 gennaio 2024;
  • un punteggio di affidabilità (inferiore) che consente di beneficiare dei vecchi limiti entro i quali è riconosciuto il beneficio dell’esonero.

NUOVI LIMITI PER L’ESONERO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

In caso di livello di affidabilità almeno pari a 9 nel 2023, ovvero calcolato come media tra i punteggi ISA relativi al periodo d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’applicazione del visto di conformità fino all’importo massimo di € 70.000 annui sui Modd. IVA/IVA TR 2025 per rimborso/compensazione del credito IVA maturato nel 2024 e nei primi tre trimestri del 2025.
 
VECCHI LIMITI PER L’ESONERO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L’alternativa alla fattispecie di cui sopra, è rappresentata dalla situazione in cui il contribuente presenta un livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari ad 8 nel 2023, ovvero pari a 8,5 calcolato come media semplice tra i punteggi ISA relativi al periodo d’imposta 2022 2023.

In tal caso è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità con i vecchi limiti, cioè fino all’importo massimo di € 50.000 annui sui Modd. IVA/IVA TR 2025 per rimborso/compensazione del credito IVA maturato nel 2024 e nei primi tre trimestri del 2025.

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, le società di capitali che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA di importo superiore ad € 5.000/30.000, possono far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile (revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia, dal responsabile della revisione in caso di società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o collegio sindacale).

La Circolare 30 dicembre 2014, n. 32, ha precisato che l'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa sono correlate all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso: pertanto, la soglia di € 5.000/30.000 deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.

Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, il visto di conformità può essere rilasciato da uno dei seguenti soggetti:

  • dottore commercialista/esperto contabile;
  • consulente del lavoro;
  • perito/esperto tributario iscritto alla data del 30.9.1993 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
  • responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese,

abilitati alla trasmissione telematica.

In presenza di un visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo) apposto da un soggetto non abilitato l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

VERIFICHE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SOGGETTO CHE APPONE IL VISTO

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