A cura del Centro studi fiscale Seac
L'introduzione dello split payment è volta ad
innovare il sistema di riscossione dell'imposta, al fine di ridurre il "VAT gap" e contrastare i fenomeni di evasione e le
frodi
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire:
- l'Erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta,
e allo stesso tempo
- gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
Nel perseguire tali finalità, lo split payment
deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'
L'
In particolare, è previsto che:
La fattura emessa dal cedente/prestatore in
regime di split payment è emessa esponendo l'aliquota
Infine, il cedente/prestatore non terrà conto,
nella propria liquidazione
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Il meccanismo dello split payment è una misura provvisoria la cui scadenza era stata originariamente fissata al 30 giugno 2023. Con Decisione 25 luglio 2023 n. 2023/1552 il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall' Inoltre, merita evidenziare che, con riferimento alle operazioni effettuate a favore delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB, lo split payment sarà applicabile solo fino alla data del 30 giugno 2025, pertanto, dette società, a partire dal 1° luglio 2025, non rientrano più tra i soggetti interessati da tale meccanismo. |
La disciplina dello split payment, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di tale modalità di fatturazione, è stata più volte oggetto di modifiche, al pari del relativo Decreto attuativo (Decreto MEF 23 gennaio 2015).
- per il periodo precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, valida fino al 30 giugno 2017;
- per il periodo successivo alle modifiche apportate dal
D.L. n. 50/2017 , ma precedente a quelle apportate dal D.L. n. 148/2017 valida dal 30 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017; - per il periodo successivo alle modifiche apportate dal
D.L. n. 148/2017, valida dal 1° gennaio 2018 .
L'
-
le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'
art. 1, commi da 209 a 214,Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; - le società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali;
- le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB;
- le società controllate da società che sono a loro volta controllate da Pubbliche Amministrazioni.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Ai sensi dell'