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IVA Modalità di applicazione - Reverse charge e split payment
Split payment

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'introduzione dello split payment è volta ad innovare il sistema di riscossione dell'imposta, al fine di ridurre il "VAT gap" e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire:

  • l'Erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta,

e allo stesso tempo

  • gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

Nel perseguire tali finalità, lo split payment deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'IVA che caratterizza il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto di cui alla Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE.

L'articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 prevede peculiari modalità di versamento dell'IVA dovuta in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, è previsto che:

  • i fornitori di soggetti destinatari dello split payment incassino il corrispettivo al netto dell'IVA addebitata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • i soggetti assoggettati a split payment effettuino direttamente il pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi.

La fattura emessa dal cedente/prestatore in regime di split payment è emessa esponendo l'aliquota IVA e la relativa imposta; tuttavia il cessionario committente assoggettato a split payment ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 dovrà corrispondere:

  • al fornitore, l'importo totale della fattura al netto dell'IVA;
  • all'Erario, l'IVA esposta in fattura.

Infine, il cedente/prestatore non terrà conto, nella propria liquidazione IVA, dell'imposta indicata nella fattura in quanto il versamento è effettuato dall'ente pubblico.

novita

Il meccanismo dello split payment è una misura provvisoria la cui scadenza era stata originariamente fissata al 30 giugno 2023.

Con Decisione 25 luglio 2023 n. 2023/1552 il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

Inoltre, merita evidenziare che, con riferimento alle operazioni effettuate a favore delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB, lo split payment sarà applicabile solo fino alla data del 30 giugno 2025, pertanto, dette società, a partire dal 1° luglio 2025, non rientrano più tra i soggetti interessati da tale meccanismo.

Soggetti interessati ed esclusi

La disciplina dello split payment, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di tale modalità di fatturazione, è stata più volte oggetto di modifiche, al pari del relativo Decreto attuativo (Decreto MEF 23 gennaio 2015). 

Pertanto, è prevista una specifica platea di soggetti interessati, rispettivamente:
  • per il periodo precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, valida fino al 30 giugno 2017;
  • per il periodo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, ma precedente a quelle apportate dal D.L. n. 148/2017 valida dal 30 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017;
  • per il periodo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 148/2017, valida dal 1° gennaio 2018.

L'art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, estendendo lo split payment ai seguenti soggetti destinatari:

  • le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214,Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • le società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali;
  • le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB;
  • le società controllate da società che sono a loro volta controllate da Pubbliche Amministrazioni.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, la disciplina della scissione dei pagamenti si applica a tutti gli enti e i soggetti della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009.

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