A cura del Centro studi fiscale Seac
Il momento di esigibilità dell'imposta è il momento in cui nasce il diritto dell'Erario ad incassare il tributo dal soggetto debitore, e contestualmente il diritto dell'acquirente a portare in detrazione l'imposta.
Nella maggior parte dei casi il momento di esigibilità coincide con il momento di effettuazione dell'operazione, salvo il caso delle deroghe sotto elencate nelle quali l'esigibilità dell'imposta coincide con il momento di pagamento del corrispettivo. Si tratta di:
- operazioni nei confronti dello Stato e di altri Enti pubblici;
- cessioni di prodotti farmaceutici;
- alcune operazioni degli enti non commerciali;
- operazioni con
IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art 32-bis, D.L. n. 83/2012 .
Il fatto che per tali operazioni venga differito il momento di esigibilità dell'imposta, ma non il momento di effettuazione delle operazioni, significa che gli obblighi di fatturazione continuano a sussistere nel momento di effettuazione delle operazioni (oppure entro il termine previsto per i casi di fatturazione differita), ed è solo la relativa imposta che viene contabilizzata a debito nel momento in cui viene pagato il corrispettivo.
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