News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
IVA Versamenti e adempimenti - Versamento IVA
L'acconto IVA

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'IVA è dovuta dal contribuente anche a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 6, Legge n. 405/1990, entro il 27 dicembre di ciascun anno, utilizzando uno dei seguenti metodi:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • metodo delle operazioni effettuate.
Metodo storico

Secondo il metodo storico, l'acconto è pari all'88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata secondo la periodicità di liquidazione adottata:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell'anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale IVA;
  • per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno precedente.

Periodicità di liquidazione

Base di riferimento

Mensile

Saldo a debito liquidazione dicembre anno precedente

Mensile "posticipato"

Saldo a debito liquidazione dicembre anno precedente effettuata sulla base delle operazioni di novembre anno precedente

Trimestrale speciale

(autotrasportatore, distributore di carburante)

Saldo a debito liquidazione quarto trimestre anno precedente

Trimestrale

(saldo annuale a debito)

Saldo a debito della dichiarazione relativa all'anno precedente

(saldo + acconto)

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157, la base di riferimento va individuata senza considerare gli interessi dell'1%

Trimestrale

(saldo annuale a credito)

Saldo a debito senza considerare il maggior acconto anno precedente corrispondente a quanto effettivamente dovuto per tale annualità (differenza acconto versato e credito IVA annuale)

VARIAZIONI NELLA PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il contribuente può adottare una diversa periodicità delle liquidazioni IVA rispetto all'anno precedente. Per la determinazione dell'acconto IVA sono previste le seguenti specifiche disposizioni:

Contribuente mensile ex trimestrale

L'acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa all'anno precedente

(saldo + acconto)

Contribuente trimestrale ex mensile

L'acconto va commisurato alla somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre

Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?