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IRES Disposizioni generali
Riporto o rimborso delle eccedenze

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 80, TUIR, dispone che:

Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

OPZIONI NEI CASI DI ECCEDENZA DI IMPOSTA

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