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IRAP Aspetti generali
Soggettività passiva

A cura del Centro studi fiscale Seac

Sono soggetti passivi IRAP i contribuenti che, nel territorio di una o più Regioni, esercitano abitualmente un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. 

L'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997 elenca:
  • al comma 1 i soggetti passivi dell'imposta;
  • al comma 2 i soggetti esclusi dall'imposta.

attenzione

Si ricorda che dal periodo d'imposta 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche:

  • esercenti attività commerciali;
  • esercenti arti e professioni.
Soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, e tenuto conto dell'art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, sono soggettipassivi dell'imposta:

Imprese
  • S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l. residenti;
  • Società cooperative e di mutua assicurazione;
  • Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 (residenti in Italia);
  • Società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 (residenti in Italia);
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti in Italia, con oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società di armamento equiparate alle s.n.c. o alle s.a.s.;
  • Società di fatto equiparate alle società in nome collettivo;
  • Enti privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti;
Esercenti attività di lavoro autonomo

  • Società semplici;
  • Società di fatto e associazioni senza personalità; giuridica costituite tra persone fisiche equiparate alle società semplici;
Amministrazioni dello Stato
  • Organi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi;
  • Tutte le amministrazioni dello Stato compresi gli istituti scolastici ed universitari;
  • Istituti autonomi case popolari e gli altri enti di edilizia popolare;
  • Enti del servizio sanitario nazionale;
  • Altri (*).
(*) Per un elenco completo delle Amministrazioni dello Stato soggette ad IRAP si confronti quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 19 novembre 2007, n. 61, oltre che quanto indicato nelle istruzioni del Mod. IRAP.
 

attenzione

I produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esclusi da IRAP; restano tuttavia soggetti all'imposta coloro che svolgono particolari attività (ad esempio agriturismo) o attività che eccedono i limiti dell'art. 32, TUIR, sempreché si tratti di organismi societari. 

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