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IRAP Aspetti generali
Presupposti impositivi

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto, il primo presupposto applicativo dell'IRAP risiede "nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni, scambio di beni o prestazione di servizi". Il citato articolo prosegue disponendo che "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta".

Indipendentemente dal soddisfacimento delle condizioni di cui sopra, quindi, costituisce sempre e comunque presupposto ai fini dell'applicazione dell'IRAP, l'attività svolta dai seguenti soggetti:

  • società di ogni tipo;
  • enti commerciali e non commerciali;
  • organi e amministrazioni dello Stato.
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