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IMU Aspetti fiscali - Ambito soggettivo
Soggetti passivi

A cura del Centro studi fiscale Seac

Ai sensi del comma 740, art. 1, Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad accezione dell'abitazione principale o assimilata (salvo che si tratti di unità di categoria catastale A/1, A/8 o A/9).  
I soggetti passivi dell'imposta sono quindi:

  • proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).   

In sostanza, i soggetti passivi IMU coincidono con i soggetti passivi ICI che l'art. 3, D.Lgs. n. 504/1992 individua nei proprietari o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili siti in Italia, siano essi:

  • persone fisiche (privati, professionisti, imprese individuali, imprese familiari e coniugali);
  • soggetti collettivi, tra cui:
    • società commerciali (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.);
    • società non commerciali (società semplici, associazioni professionali);
    • enti privati, sia commerciali che non commerciali, con o senza personalità giuridica (consorzi, cooperative, società mutualistiche, associazioni, organizzazioni, ecc.);
    • enti pubblici relativamente agli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
    • comunioni, comproprietà, condomìni, ecc.

attenzione

Sono soggetti ad IMU tutti gli immobili situati in Italia, anche se posseduti da non residenti. Diversamente, gli immobili situati fuori dal territorio dello Stato, posseduti da residenti in Italia, sono esclusi dalla sfera applicativa dell'IMU.

I diritti che presuppongono l'assoggettamento all'imposta in esame sono:

  • proprietà;
  • diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, ecc.);
  • detenzione dell'immobile in "leasing";
  • concessione di immobili su aree demaniali.
Proprietà

Nel caso in cui il proprietario, così come definito dall'art. 832, C.c. non possa godere pienamente ed esclusivamente dei propri beni, poiché, ad esempio, sui beni stessi è presente un diritto reale di godimento a favore di terzi (es. usufrutto) il proprietario non dovrà versare l'imposta, in quanto, in tale ipotesi, tenuto alla corresponsione dell'IMUè il titolare del diritto reale di godimento.

Diversa è la fattispecie in cui il proprietario concede l'immobile in locazione o in comodato; in questi casi, infatti, il soggetto passivo IMU è ancora il proprietario, in quanto il diritto che si instaura in capo al soggetto terzo è un diritto personale di godimento, non reale.

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