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Coniuge

A cura del Centro studi fiscale Seac

Detrazioni per il coniuge fiscalmente a carico

Le detrazioni spettanti per il coniuge fiscalmente a carico, disciplinate dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b), TUIR, risultano differenti a seconda del reddito complessivo del contribuente cui spettano.

Si ricorda che i termini "coniuge", "coniugi" o equivalenti si devono intendere riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 20, Legge n. 76/2016).
Diversamente, analoga equiparazione non è disposta per le convivenze di fatto, costituite tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legame affettivo, dimoranti nel medesimo Comune.

Per usufruire della detrazione in commento, è richiesto che il coniuge "a carico" non sia legalmente ed effettivamente separato ed abbia percepito nell'anno di riferimento un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51.
Il coniuge può non convivere con il dichiarante e/o non essere residente in Italia.

Qualora sia intervenuta la separazione, il coniuge può essere ricompreso tra gli "altri familiari a carico" se presenta le condizioni richieste dall'art. 12, TUIR, in capo a detti soggetti, ovvero:

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