
A cura del Centro studi fiscale Seac
Le detrazioni spettanti per il coniuge fiscalmente a carico, disciplinate dall'
Si ricorda che i termini "coniuge", "coniugi" o equivalenti si devono intendere riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (
Diversamente, analoga equiparazione non è disposta per le convivenze di fatto, costituite tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legame affettivo, dimoranti nel medesimo Comune.
Per usufruire della detrazione in commento, è richiesto che il coniuge "a carico" non sia legalmente ed effettivamente separato ed abbia percepito nell'anno di riferimento un reddito non superiore ad € 2.840,51.
Il coniuge può non convivere con il dichiarante e/o non essere residente in Italia.
Qualora sia intervenuta la separazione, il coniuge può essere ricompreso tra gli "altri familiari a carico" se presenta le condizioni richieste dall'