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L'attività di controllo dell'ENEA

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 14, comma 2-quinquies, secondo periodo, D.L. n. 63/2013 ha previsto che l'ENEA possa effettuare controlli:

  • sulle attestazioni della prestazione energetica degli edifici prevista dal Decreto MISE 26 giugno 2015 nonché,
  • sulla corretta fruizione dell'agevolazione per risparmio energetico.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il Decreto 11 maggio 2018, il quale disciplina le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, per accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni per risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti.

Con il Decreto 6 agosto 2020, cd. "Decreto requisiti", in attuazione del comma 3-ter, articolo 14, D.L. n. 63/2013, sono stati definiti i requisiti tecnici, limiti di spesa ed adempimenti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del Decreto stesso, ossia dal 6 ottobre 2020.

Per gli interventi la cui data di inizio lavori sia precedente all'entrata in vigore del Decreto attuativo, dunque, si continuano ad applicare, come specificato nel secondo periodo del citato comma 3-ter, art. 14, D.L. n. 63/2013, i massimali di spesa attualmente vigenti ed i valori tecnici previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 e dal D.M. 11 marzo 2008.

Programma dei controlli e criteri di selezione
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