
A cura del Centro studi fiscale Seac
Il comma 3 dell'
- con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
La quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
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CODICI TRIBUTO per crediti oggetto di prima opzione effettuata fino al 16 febbraio 2022
Con Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83 sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il Mod. F24, dei crediti oggetto di prima opzione di cessione/sconto trasmessa fino al 16 febbraio 2022.
I codici, che identificano la tipologia di intervento a cui si riferisce il credito acquisito dal cessionario/fornitore, sono i seguenti: