A cura del Centro studi fiscale Seac
Per effettuare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni cui si riferiscono, il contribuente deve:
- acquisire l'asseverazione di congruità dei costi per tutti gli interventi previsti al comma 2,
art. 121, D.L. n. 34/2020 ; - acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, rilasciato da CAF e professionisti abilitati (per tutti gli interventi cedibili);
- sottoscrivere un accordo in forma scritta, avente ad oggetto i termini dell'opzione tra le parti (soggetto beneficiario/cedente e cessionario/fornitore).
- inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, quasi esclusivamente tramite intermediari abilitati/CAF (obbligatoriamente, in determinati casi), l'apposito modello di comunicazione dell'opzione.
- l'applicazione da parte dell'impresa del CCNL del settore edilizia nel caso di interventi il cui importo sia pari o superiore a € 70.000. Detto obbligo è richiesto per gli interventi avviati dal 28 maggio 2022;
- la qualificazione SOA, di cui all'
articolo 84, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , per le imprese esecutrici che dal 1° gennaio 2023 effettuano interventi di importo superiore ad € 516.000.
DEROGHE PREVISTE
- opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6,
D.P.R. n. 380/2001 , del Decreto MIT 2 marzo 2018 , o della normativa edilizia ed urbanistica regionale; - interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000,
Tale deroga non opera mai nel caso di interventi di cui all'
- che prima del 12 novembre 2021, abbiano ricevuto le fatture da parte del fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico e esercitato l'opzione per la cessione con stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione in fattura,
- ma che non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE
Ai fini dell'opzione di cessione del credito e sconto in fattura di tutte le tipologie di intervento cedibili (salvo i casi di deroga sopra citati), il comma 1-ter, art. 121 (come modificato dapprima dal
Il comma 13-bis dispone che per l'asseverazione della congruità delle spese, il tecnico è tenuto a fare riferimento:
- ai prezzari individuati dal Decreto 6 agosto 2020, richiamato al precedente comma 13, lettera a). Considerando che il richiamato Decreto 6 agosto 2020 attiene ad interventi di riqualificazione energetica, la stessa Legge di Bilancio 2022 ha previsto la possibilità di fare riferimenti agli stessi criteri anche in caso di interventi senza incidenza termica;
- ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dall'Allegato A del Decreto MiTE 14 febbraio 2022. Le disposizioni del citato Decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, quando necessario, sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore del Decreto medesimo, ossia dal 16 aprile 2022.