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Cessione del credito e sconto in fattura
Adempimenti e calcolo

A cura del Centro studi fiscale Seac

Adempimenti necessari

Per effettuare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni cui si riferiscono, il contribuente deve:

  • acquisire l'asseverazione di congruità dei costi per tutti gli interventi previsti al comma 2, art. 121, D.L. n. 34/2020;
  • acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, rilasciato da CAF e professionisti abilitati (per tutti gli interventi cedibili);
  • sottoscrivere un accordo in forma scritta, avente ad oggetto i termini dell'opzione tra le parti (soggetto beneficiario/cedente e cessionario/fornitore).
  • inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, quasi esclusivamente tramite intermediari abilitati/CAF (obbligatoriamente, in determinati casi), l'apposito modello di comunicazione dell'opzione.
Ai fini dell'opzione di cessione o sconto sono in ogni caso necessari anche:
  • l'applicazione da parte dell'impresa del CCNL del settore edilizia nel caso di interventi il cui importo sia pari o superiore a € 70.000. Detto obbligo è richiesto per gli interventi avviati dal 28 maggio 2022;
  • la qualificazione SOA, di cui all'articolo 84, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le imprese esecutrici che dal 1° gennaio 2023 effettuano interventi di importo superiore ad € 516.000.
L'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito con riferimento alla detrazione spettante per interventi su parti comuni del condominio, va approvata dall'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (cd. “maggioranza semplice”).

DEROGHE PREVISTE

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, gli adempimenti imposti con il comma 1-ter, art. 121, D.L. n. 34/2020, vale a dire l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità dei costi, non sono richiesti nel caso di:
  • opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 380/2001, del Decreto MIT 2 marzo 2018, o della normativa edilizia ed urbanistica regionale;
  • interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000,
eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.
Tale deroga non opera mai nel caso di interventi di cui all'articolo 1, comma 219, Legge n. 160/2019, vale a dire interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, c.d. bonus facciate.
Non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese per i contribuenti:
  • che prima del 12 novembre 2021, abbiano ricevuto le fatture da parte del fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico e esercitato l'opzione per la cessione con stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione in fattura,
  • ma che non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Sono inoltre escluse dalla disciplina tutte le comunicazioni regolarmente inviate fino all'11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia delle Entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione. I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021.
L'obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese è invece previsto in caso di cessione di rate residue di detrazione non fruite con riferimento a spese sostenute nel 2020, il cui accordo di cessione si sia perfezionato dal 12 novembre 2021.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE

Ai fini dell'opzione di cessione del credito e sconto in fattura di tutte le tipologie di intervento cedibili (salvo i casi di deroga sopra citati), il comma 1-ter, art. 121 (come modificato dapprima dal D.L. n. 157/2021 e successivamente dalla Legge di Bilancio 2022), prevede che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per l'intervento, secondo le disposizioni del comma 13-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020.
Il comma 13-bis dispone che per l'asseverazione della congruità delle spese, il tecnico è tenuto a fare riferimento:

  • ai prezzari individuati dal Decreto 6 agosto 2020, richiamato al precedente comma 13, lettera a). Considerando che il richiamato Decreto 6 agosto 2020 attiene ad interventi di riqualificazione energetica, la stessa Legge di Bilancio 2022 ha previsto la possibilità di fare riferimenti agli stessi criteri anche in caso di interventi senza incidenza termica;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dall'Allegato A del Decreto MiTE 14 febbraio 2022. Le disposizioni del citato Decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, quando necessario, sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore del Decreto medesimo, ossia dal 16 aprile 2022.
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