A cura del Centro studi fiscale Seac
Gli interventi di recupero edilizio che permettono di beneficiare del bonus arredo sono quelli individuati dall'
- interventi di recupero edilizio di cui all'art. 3, comma 1,
D.P.R. n. 380/2001 , ossia interventi di:- manutenzione ordinaria - lett. a), solo se effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria - lett. b);
- restauro e risanamento conservativo - lett. c);
- ristrutturazione edilizia - lett. d);
- interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dall'inquadramento edilizio, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto/assegnazione di unità immobiliari ristrutturate da imprese di costruzione, ristrutturazione o cooperative edilizie, entro 18 mesi dal termine dei lavori (detrazione sul 25% del prezzo di acquisto).
La detrazione è ammessa anche se l'intervento edilizio risulta effettuato sulle pertinenze dell'immobile stesso, anche se autonomamente accatastate. Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, è agevolabile solo l'arredo finalizzato alle suddette parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, etc.): i singoli condomini, che fruiscono pro-quota della detrazione, non possono beneficiare del bonus arredo in relazione alla propria unità immobiliare (Circolare 18 settembre 2013, n. 29). |
La detrazione spetta anche qualora il contribuente abbia sostenuto solo una parte delle spese per l'intervento edilizio oppure abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito i seguenti chiarimenti specifici.