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Bonus arredo
Interventi sull'immobile ammessi ai fini del bonus arredo

A cura del Centro studi fiscale Seac

Interventi di recupero edilizio (art. 16-bis, TUIR)

Gli interventi di recupero edilizio che permettono di beneficiare del bonus arredo sono quelli individuati dall'art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 3, TUIR, ossia:

  • interventi di recupero edilizio di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, ossia interventi di:
    • manutenzione ordinaria - lett. a), solo se effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
    • manutenzione straordinaria - lett. b);
    • restauro e risanamento conservativo - lett. c); 
    • ristrutturazione edilizia - lett. d);
  • interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dall'inquadramento edilizio, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • acquisto/assegnazione di unità immobiliari ristrutturate da imprese di costruzione, ristrutturazione o cooperative edilizie, entro 18 mesi dal termine dei lavori (detrazione sul 25% del prezzo di acquisto).

attenzione

La detrazione è ammessa anche se l'intervento edilizio risulta effettuato sulle pertinenze dell'immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.

Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, è agevolabile solo l'arredo finalizzato alle suddette parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, etc.): i singoli condomini, che fruiscono pro-quota della detrazione, non possono beneficiare del bonus arredo in relazione alla propria unità immobiliare (Circolare 18 settembre 2013, n. 29).

La detrazione spetta anche qualora il contribuente abbia sostenuto solo una parte delle spese per l'intervento edilizio oppure abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito i seguenti chiarimenti specifici.

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