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4 aprile 2024
Rimborsi di imposta per doppia contribuzione: l'AdE chiarisce il regime di tassazione applicabile

Con Risposta a Interpello del 4 aprile 2024, n. 86, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile ai rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi Enti.
Preliminarmente l'Agenzia evidenzia che il contribuente, a norma dell'art. 17, comma 3, TUIR, ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi, tra cui eventuali somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito  della detrazione in periodi di imposta precedenti. 
Il contribuente può far concorrere al reddito complessivo le somme rimborsate (corrispondenti ai contributi dedotti al reddito complessivo) indicandole nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state percepite. Nel caso di specie, avendo l'istante ricevuto (nel 2023) contributi versati alla CNPADC in anni precedenti, tali somme concorrono al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, di conseguenza non rilevano ai fini dell'applicazione della c.d. "flat tax incrementale".
In ordine alla rilevanza fiscale delle somme restituite corrispondenti a contributi non dedotti nei periodi di imposta di versamento, l'Agenzia ritiene che tali somme non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR; inoltre, non essendo tali somme riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall'art. 6 TUIR, non hanno rilevanza reddituale.