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14 marzo 2024
Non si applica alcuna ritenuta sulle somme fuori dalla disponibilità dell'avente diritto: Interpello

Con Risposta 14 marzo 2024, n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'eventuale applicazione della ritenuta (ex art. 25, comma 1, DPR n. 600/1973) su delle somme non ancora percepite dagli aventi diritto e che saranno versate ad un Fondo (istituito presso il MEF per indennizzare risparmiatori vittime di frodi finanziarie) a seguito dello scioglimento della "Cassa" (un'associazione non riconosciuta, senza fine di lucro, costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti).
In particolare, l'Agenzia chiarisce che il presupposto impositivo su cui si fonda l'applicazione della ritenuta consiste nel possesso del reddito da parte del soggetto avente diritto.
Nel caso di specie, essendo gli aventi diritto irreperibili, non può configurarsi in capo agli stessi il possesso delle somme in esame che derivano da contributi versati e investiti in polizze.
In tal caso, l'amministrazione finanziaria precisa che la devoluzione al Fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme e, quindi, non potendo costituire reddito per gli stessi, all'atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.