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14 marzo 2024
Assegnazione alloggi ai soci di una cooperativa edile e trattamento IVA: Interpello

Con Risposta ad Interpello 13 marzo 2024, n. 70, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA relativo alla realizzazione di alloggi e successiva assegnazione ai soci da parte di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa.
Nel caso di specie, la cooperativa istante chiede delucidazioni in merito:

  • alla possibilità di compensare il credito IVA con debiti di natura tributaria, ovvero chiederne il rimborso pur non svolgendo operazioni attive;
  • al corretto trattamento fiscale delle somme versate semestralmente dai soci a remunerazione del mutuo contratto per la realizzazione di detti alloggi. 

L'Agenzia specifica che, sebbene l'istante si qualifichi quale cooperativa a proprietà indivisa, non ha mai chiesto ai propri soci un canone di godimento a fronte dell'assegnazione degli immobili, circostanza che inibisce la soggettività passiva IVA (art. 4, comma 5, lettera a), D.P.R. n. 633/1972), ed il conseguente presupposto per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. Pertanto il mancato diritto alla detrazione IVA  e fa venir meno la possibilità, per la Cooperativa Edilizia, di vantare un credito IVA da poter utilizzare in compensazione e/o da chiedere a rimborso.
L'Amministrazione evidenzia, invece, come la somma degli importi semestrali versati dai soci nel corso degli anni rilevi ai fini IVAe debba, pertanto, essere assoggettata al regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici (Risoluzione 11 luglio 2007, n. 163/E e Circolare 16 novembre 2006, n. 33/E).