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12 marzo 2024
Rimborso della maggiore IVA versata: Interpello
Con Risposta ad Interpello 11 marzo 2024, n. 66, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per accedere al rimborso della maggiore IVA versata, di cui all'art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972 (cd. "Decreto IVA").
Nel caso di specie, la società Istante si è avvalsa, nei periodi d'imposta 2016 e 2017, dei servizi di logistica e facchinaggio della società Beta (attualmente soggetta a procedura concorsuale) in regime di appalto, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria. In seguito ad un controllo dell'Agenzia, il summenzionato rapporto fra le parti veniva riqualificato come un "contratto di somministrazione lavoro" (e non come un "contratto di appalto per servizi"); di conseguenza, le fatture emesse fino al 2017 non avrebbero dovuto essere assoggettate ad IVA. 
L'istante chiede quindi se sia corretto presentare istanza di rimborso della maggiore IVA versata ai sensi dell'art. 30-ter, del citato Decreto IVA.
L'Agenzia, citando le Sentenze n. 14838/2023 e C-35/05, rispettivamente pronunciate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia UE, ha chiarito che: 
  • la richiesta di rimborso può essere effettuata solo dal soggetto obbligato al pagamento dell'imposta (Società Beta) entro il termine di decadenza di due anni;
  • l'Istante, al fine di recuperare quanto indebitamente corrisposto, può ricorrere ad un'insinuazione, anche tardiva, al passivo fallimentare, poiché gli è precluso il ricorso ad altri istituti contemplati dalla Disciplina IVA.