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11 marzo 2024
Rifiuto delle ulteriori cessioni già accettate: i chiarimenti dell'Agenzia

Con Circolare 8 marzo 2024, n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative al fine di effettuare il rifiuto delle cessioni dei crediti di cui all'art. 121, D.L. n. 34/2020, successive alla prima, qualora:

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

Il rifiuto, nei casi prospettati, dovrà essere richiesto da entrambe le parti all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato alla Circolare, da compilare secondo le relative istruzioni. 
Detta soluzione operativa consente alle parti di rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, permettendo al credito di ritornare nella disponibilità del cedente.
Nel documento è chiarito che la procedura per la comunicazione dei crediti non utilizzabili, stabilita con Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221, determina, al contrario, la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.