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8 marzo 2024
Remissione in bonis Supersismabonus: Interpello

Con Risposta ad Interpello 8 marzo 2024, n. 64, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, in caso di mancata presentazione dell'asseverazione nei termini per fruire del supersismabonus.
Nel caso in esame il contribuente non può avvalersi dell'istituto sopra citato in quanto il versamento della sanzione, necessario per il suo perfezionamento, è stato effettuato dopo il termine previsto per l'invio della comunicazione dell'opzione per sconto in fattura e cessione del credito. 
Il contribuente, nel caso in cui l'ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda nei termini di cui all'articolo 25, D.L. n. 104/2023, ad inviare la ''comunicazione  dei crediti non utilizzabili'', e la stessa sia accolta, potrà procedere con la cessione dei crediti che risulterà, quindi, successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione.