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Nel caso in esame, la società istante chiede precisazioni in merito al trattamento fiscale da applicare per i compensi che intende corrispondere alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, sotto forma di "welfare aziendale" e per un periodo di tre mesi.
A tal riguardo, l'Agenzia ha chiarito che tali somme assumono rilevanza reddituale e concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR, in quanto rappresentano un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile con, di conseguenza, finalità retributive.