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In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il calcolo dell'acconto deve essere basato sui versamenti dei primi 11 mesi del medesimo anno, escludendo la possibilità di avvalersi del metodo previsionale, tenendo conto dei redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato che prevedibilmente saranno conseguiti dalla propria clientela.
Inoltre, l'Amministrazione finanziaria conferma che l'eventuale eccedenza di versamento può essere scomputata solo dal versamento dell'acconto dell'anno successivo, ammettendo quindi la compensazione verticale ed escludendo la compensazione orizzontale (con altre imposte e contributi).