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28 febbraio 2024
Rottamazione quater e compensazione: Interpello

Con Risposta ad Interpello 28 febbraio 2024, n. 54, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di compensare crediti d'imposta, nonostante la presenza di debiti iscritti a ruolo, in caso di adesione alla c.d. "rottamazione quater", di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022.
Preliminarmente l'Agenzia, richiamando l'art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010 precisa che la compensazione di crediti è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a € 1.500. Nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.
Si evidenzia che per aderire all'istituto della "rottamazione quater" il contribuente deve aver presentato apposita dichiarazione (entro il 30 giugno 2023) a seguito della quale sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Secondo l'Agenzia, pertanto, i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di € 1.500, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.