Con
Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, citando il regime di tassazione previsto per le "società di comodo", di cui all'
- il c.d. "test di operatività" di cui ai commi 1 e 2;
- l'eventuale presenza di situazione oggettive, di cui al comma 4-bis, che non consentono il superamento del test di operatività;
- l'onere in capo al contribuente di fornire la prova contraria circa l'esistenza di situazioni straordinarie, specifiche ed indipendenti al superamento del test di operatività;
afferma che nel caso di specie non può essere accolta la richiesta di disapplicazione della disciplina relativa alle società non operative in quanto non sono state forniti sufficienti elementivalidi ai fini dell'applicazione delle cause straordinarie e indipendenti di esclusione di cui all'