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23 febbraio 2024
Trattamento fiscale delle sopravvenienze attive a seguito di accordi di ristrutturazione

Con Risposta 22 febbraio 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento fiscale di eventuali sopravvenienze attive realizzate a seguito di accordi di ristrutturazione (ex art. 182–bis, R.D. n. 267/1942).
In particolare, la stessa Agenzia chiarisce che è possibile beneficiare del regime di detassazione di cui all'art. 88, comma 4-ter, TUIR:

  • a partire dal momento dell'emissione del provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione;
  • nell'ambito delle sopravvenienze attivedirettamente derivanti dall'attuazione dell'accordo omologato;

senza che assumano rilevanza ulteriori sopravvenienze attive estranee all'originario accordo omologato.
Pertanto, le maggiori sopravvenienze attive realizzate a seguito della revisione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e per il quale il relativo giudizio di omologa non sia stato rinnovato:

  • non sono riconducibili a quanto disposto dal citato comma 4-ter;
  • concorrono  interamente  alla  formazione  della  base  imponibile  IRES.