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21 febbraio 2024
Trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone: Interpello

Con Risposta ad Interpello 21 febbraio 2024, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative.
Nel caso in esame, l'Istante ritiene di non dover più applicare l'aliquota ordinaria del 22% in ragione dell'interpretazione autentica dell'art. 10, comma 1, n. 14, D.P.R. n. 633/1972 (nonché dei relativi allegati), fornita dall' art. 36-bis, D.L. n. 50/2022.   
In particolare, il contribuente ritiene che le prestazioni sopracitate rientrino nella nozione di "mero trasporto di persone" e, di conseguenza, possano essere assoggettate al trattamento IVA agevolato. 
A tal riguardo, l'Agenzia precisa che le due tipologie di servizi resi dall'istante, ossia il trasporto di persone:

  • in canoa o kayak;
  • mediante raft;

non rientrino nel novero del "mero trasporto di persone", in quanto le attività proposte vanno oltre il trasporto stesso. È prevista, inoltre, la necessaria partecipazione attiva del cliente per cui si è in presenza di una vera e propria esperienza; di conseguenza, tali prestazioni vanno assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.