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16 febbraio 2024
Negato il credito d'imposta Art bonus per erogazioni indirette

Con Risposta ad Interpello 16 febbraio 2024, n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 83/2014 (c.d. "Art bonus"), in caso di erogazioni liberali effettuate a favore di una fondazione di diritto privato, avente quale scopo esclusivo la promozione di iniziative volte a procurare benefici economici o di immagine ad una Fondazione Teatro.
L'Agenzia, dopo aver acquisito il parere dal Ministero della cultura, ritiene che le erogazioni liberali ricevute da una fondazione di diritto privato, sebbene abbia quale unico scopo il sostegno di una fondazione teatrale, non possano beneficiare dell'Art bonus, in quanto trattasi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro.
L'Amministrazione Finanziaria evidenzia come le due fondazioni, nonostante siano legate da un rapporto di esclusività, rimangono comunque due soggetti autonomi e distinti.
Di conseguenza, secondo l'Agenzia, ritenere che le erogazioni liberali dirette alla fondazione di diritto privato siano ammesse al credito d'imposta Art bonus genererebbe una ingiustificata "duplicazione" del beneficio, dal momento che sarebbero indirettamente destinate alla fondazione teatrale, già interessata, quest'ultima, dal credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate.