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15 febbraio 2024
Detraibilità delle spese sanitarie pagate direttamente dal fondo integrativo: Interpello

Con Risposta ad Interpello 15 febbraio 2024, n. 43, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la detraibilità delle spese sanitarie, di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, segue il principio di cassa anche nel caso in cui il pagamento effettuato dal fondo di assistenza sanitaria integrativa alla struttura sanitaria, sia avvenuto nell'anno successivo a quello di decesso del soggetto iscritto al fondo.

Nel caso di specie, gli eredi di un soggetto iscritto ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa, chiedevano di portare in detrazione le spese sanitarie pagate dal fondo, nella dichiarazione del de cuius relativa all'anno del decesso e di emissione della fattura da parte della struttura sanitaria, e non in quella relativa all'anno successivo, in cui la spesa fatturata era stata effettivamente pagata dal fondo.

L'amministrazione finanziaria tuttavia ha escluso tale possibilità, precisando che, in applicazione del principio generale di cassa, le spese si considerano sostenute nell'anno del pagamento, ovvero, per il caso oggetto di interpello, nell'anno in cui le  stesse sono state pagate dal fondo alla struttura sanitaria.