News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
12 febbraio 2024
Opzione per il riallineamento fiscale e ravvedimento operoso: Interpello

Con Risposta 9 febbraio 2024, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti circa il caso di errato esercizio dell'opzione per il riallineamento fiscale di cui all'art. 176, comma 2-ter, TUIR, in luogo di quella prevista dall'art.1, commi da 696 a 704, Legge n. 160/2019, a seguito di operazione straordinaria di fusione.
Nello specifico, l'amministrazione finanziaria  afferma che:

  • visti i documenti di prassi emanati ai sensi degli artt. 11,13,14 e 15, Legge n. 342/2000, ai fini del perfezionamento della rivalutazione agevolata (Legge di Bilancio 2020), rileva il corretto esercizio dell'opzione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi, indicando il riallineamento nella sezione XXII-B del quadro RQ;
  • il ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, D.Lgs n. 472/1997, non è applicabile per correggere errori oppure omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali;
  • la remissione in bonis, di cui all'art. 2, D.L. n. 16/2012, non trova effetto poiché deve essere effettuato entro il termine della prima dichiarazione utile, inoltre, tale beneficio non può essere fruito nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione rappresenti un mero ripensamento.

Pertanto, nel caso di specie, l'Agenzia, afferma che, per la maggiore imposta sostitutiva versata, può essere presentata esclusivamente istanza di rimborso entro i termini previsti (48 mesi dal versamento), illustrando all'ufficio competente i motivi per i quali il versamento va considerato indebito.