Con
Nello specifico, l'amministrazione finanziaria ha precisato che l'acquisto (o l'incremento) di una partecipazione (in una società già appartenente al gruppo) da un soggetto terzo estraneo al gruppo (destinatario del relativo corrispettivo in denaro) non rientra nel novero delle operazioni potenzialmente elusive elencate all'art. 10, comma 3, lett. a), D.M.
Di conseguenza, solo l'erogazione di un flusso di denaro (nel caso di specie a titolo di corrispettivo) a società appartenenti al medesimo gruppo risulta potenzialmente idonea a generare una moltiplicazione dell'agevolazione in capo a più soggetti giuridici (a fronte di un'unica immissione di denaro) e, pertanto, rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni antielusive di cui al citato art. 10, D.M. 3 agosto 2017.