Con
Nel caso in esame, l'istante, prima di iscriversi lo scorso anno ad una forma di previdenza complementare in Italia, aveva aderito ad un medesimo fondo in Austria qualche anno prima.
L'Agenzia ha chiarito che ai fini dell'applicazione della deducibilità dei contributi di previdenza complementare:
- si considerano "lavoratori di prima occupazione" coloro che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 (data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 252/2005 ); - l'adesione alla previdenza complementare deve essere riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia;
- è presupposto necessario che il lavoratore sia residente fiscalmente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.
Il contribuente, pertanto, qualora sia soddisfatto il requisito della residenza, può essere qualificato come lavoratore di prima occupazione ed usufruire della relativa deducibilità.