Con
In particolare, l'Agenzia ha chiarito che tale facoltà risulta legislativamente preclusa in capo al cessionario/committente, che non può rettificare autonomamente la fattura emessa dal cedente/prestatore, anche laddove la stessa risulti oggetto di insoluto (di una o qualunque delle parti).
Infatti, come stabilisce l'
Resta tuttavia ferma la possibilità per il cessionario/committente di presentare la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta entro il termine di due anni dalla data del versamento della stessa, come stabilito ai sensi dell'art. 30-ter del medesimo decreto.