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29 gennaio 2024
Recupero dell'IVA nel caso di errata applicazione del reverse charge: Interpello

Con Risposta ad Interpello 26 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il caso di errata applicazione dell'inversione contabile per il recupero dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro-rata di indetraibilità, di cui all'art. 60, D.P.R. n. 633/1972.
Nello specifico, l'amministrazione finanziaria, citando l'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, la Risoluzione n. 75/2016 e la Circolare n. 35/2013, afferma che:

  • il contribuente oggetto di accertamento ai fini IVA, può riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario/committente la maggiore importa accertata ed effettivamente pagata  all'Erario;
  • il cessionario/committente può, successivamente, esercitare il diritto alla detrazione solo dopo aver provveduto al pagamento dell'IVA addebitatagli a titolo di rivalsa.

Nel caso di specie, però, l'Agenzia afferma che non è consentito recuperare in detrazione in sede di dichiarazione annuale quanto versato a titolo di rivalsa a seguito del pro-rata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento (2015, 2016 e 2017). 
Tuttavia, al fine di garantire la neutralità dell'IVA, detto importo può essere chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, e se la parte di IVA indetraibile versata viene considerata onere deducibile ai fini delle imposte dirette, l'IVA oggetto di rimborso costituirà una sopravvenienza attiva.