Con
Nello specifico, l'amministrazione finanziaria, citando l'
- il contribuente oggetto di accertamento ai fini
IVA , può riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario/committente la maggiore importa accertata ed effettivamente pagata all'Erario; - il cessionario/committente può, successivamente, esercitare il diritto alla detrazione solo dopo aver provveduto al pagamento dell'
IVA addebitatagli a titolo di rivalsa.
Nel caso di specie, però, l'Agenzia afferma che non è consentito recuperare in detrazione in sede di dichiarazione annuale quanto versato a titolo di rivalsa a seguito del pro-rata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento (2015, 2016 e 2017).
Tuttavia, al fine di garantire la neutralità dell'