

Con Risposta ad Interpello 24 gennaio 2024, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle ipotesi di esclusione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'
Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, richiamando il comma 1053 (
- l'esclusione dalla fruizione del credito d'imposta opera al ricorrere congiunto di tutte le condizioni elencate dal comma 1053, come anche affermato nel Principio di Diritto n. 7/2023;
- le attività di ''raccolta'' e di ''smaltimento'' dei rifiuti (separatamente definite sulla base della legislazione di settore) non si possono ricondurre ad un unico settore al fine di limitare l'esclusione dall'agevolazione solo per i soggetti che esercitano entrambe le attività.
Pertanto, nel caso di specie, l'Agenzia chiarisce che la circostanza per cui venga svolta solo l'attività di smaltimento dei rifiuti, e non anche quella di raccolta, non è ostativa, al ricorrere delle altre condizioni di legge, alla possibile esclusione della società dalla fruizione del credito.