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19 gennaio 2024
Controlli doganali: diritto al contradditorio rimane nel termine di 30 giorni.

Con Circolare 17 gennaio 2024, n. 2, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce alcuni aspetti in tema di contradditorio nelle procedure di controllo all'atto dello sdoganamento e nel caso di controlli doganali successivi all'accertamento della dichiarazione doganale, alla luce delle modifiche apportate allo Statuto dei diritti del contribuente. 
In particolare, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  nonostante la modifica allo Statuto del Contribuente apportata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219(in vigore dal 18 gennaio 2024) abbia introdotto, per tutti gli "atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria" (nuovo art. 6-bis, Legge n. 212/2000), un generalizzato termine di 60 giorni per esercitare il diritto al contradditorio, nel caso caso di controlli doganali prevalgono le regole europee.
Dunque, in ossequio al primato del diritto dell'Unione sul diritto nazionale e del principio di specialità richiamato dallo stesso art. 6-bis, Statuto del Contribuente, in tema di controlli doganali il termine per esercitare il diritto al contradditorio rimane di 30 giorni come previsto dall'art. 8, Regolamento delegato (UE) 2014/2446.